Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giustozzi Claudio, filed the appeal but did not formally request the court's ruling on the merits before the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of notification constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11602/2024 R.G. proposto da : GIUSTOZZI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA BALDESCHI, 2, presso lo studio dell’avvocato DEPRETIS FRANCESCO che lo rappresenta e difende, domicilio digitale -ricorrente- contro CIAMBOTTINI LIDIA, ROSSI ROBERTA, ROSSI FIORELLA, elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA DELLE PROME, 20, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE FILIPPO che li rappresenta e difende, domicilio digitale -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.142/2024 depositata il 14/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 0