Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, FI.MA COTRUZIONI, did not act within this timeframe, while the respondent, LA CASA GIALLA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13516/2024 R.G. proposto da : FI.MA COTRUZIONI DI FIORINI EMANUELE E CO SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAGGIANO N. 39, presso lo studio dell’avvocato FONTI MARIA rappresentata e difes a dall'avvocato COLAZINGARI ERMINIO -ricorrente- contro LA CASA GIALLA SOC. SEM AGRICOLA DI DANNA LODOVICA E FRANCESCO, elettivamente domiciliata in RIETI VIALE CESARE VERANI N. 13, presso lo studio dell’avvocato DI FAZIO VINCENZO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7784/2023 depositata il 30/11/2023 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in