Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, Bortolussi Ennio C SNC, challenged a lower court judgment against Drigo Daniela but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12311/2024 R.G. proposto da : BORTOLUSSI ENNIO C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA N. 50, presso lo studio dell’avvocato GUCCIONE CLAUDIO rappresentata e difes a dagli avvocati GIACOMINI PETRA, LENA FABIO -ricorrente- contro DRIGO DANIELA, elettivamente domiciliata in PORTOGRUARO VIA MANIN, 55, presso lo studio dell’avvocato MIOR LUIGINO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.114/2024 depositata il 07/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, in importi tendenti ai minimi dello scaglione, commisurati all’attività svolta nel giudizio definito in via accelerata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Ro