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Decreto — n. 6118/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 6118/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the court's proposal for case settlement within the mandatory forty-day period. The appellant, Servizi Tecnici Srl, had not responded to the proposal communicated by the lower court, while the respondent, Chilleri Damiano, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction settlement proposal forty day period deemed withdrawal litigation costs Code of Civil Procedure notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20566/2024 R.G. proposto da : SERVIZI TECNICI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 284, presso lo studio dell’avvocato PESARESI LINDA (PSRLND75P52H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato PAOLI MATTEO (PLAMTT72D14D612Q) -ricorrente- contro CHILLERI DAMIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato RUFINI ALESSANDRO (RFNLSN65D09H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato BENVENUTI ANTONIO (BNVNTN60S25L067K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1102/2024 depositata il 19/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg