Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6115/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6115/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6115/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22596/2024 R.G. proposto da : ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LA CULTURA" SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato CORTESE NINO (CRTNNI79B21C351P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BONACCORSO GABRIELLA, GIARRAFFA FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n.1809/2024 depositata il 12/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6115/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LA CULTURA" SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato CORTESE NINO (CRTNNI79B21C351P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BONACCORSO GABRIELLA, GIARRAFFA FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n.1809/2024 depositata il 12/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
controprestazione mancato anticipo delle spese causa della prestazione prestazione per l'adempimento compenso per prestazioni azione condannatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22596/2024 R.G. proposto da : ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LA CULTURA" SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato CORTESE NINO (CRTNNI79B21C351P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BONACCORSO GABRIELLA, GIARRAFFA FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n.1809/2024 depositata il 12/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così