Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because neither the principal nor the conditional incidental appellant requested a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to declare the appeals ineffective and terminate the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs of Euro 2,000.00 to the Ministry of Justice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days results in the automatic renunciation of the principal appeal and the extinction of the proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 26695/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: FLORES BURGA MARIA JUANA,difesa come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale condizionato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza chené la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale condizionata,abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato, e quello incidentale condizionato assorbito o comunque inefficace, edeve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 2