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Ordinanza — n. 6076/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement, ending the condominium roof modification dispute between Vitrano and Bacino brothers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal proceedings terminated following a settlement agreement reached by the parties on March 20, 2024. The dispute involved a condominium conflict where the Bacino brothers sought removal of a rooftop volume and terrace created by Vitrano, while Vitrano requested removal of air conditioners and fence repairs. The court ruled that such a settlement extinguishes the effectiveness of the appealed appellate judgment, rendering the litigation moot under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during cassation proceedings, the court must declare the subject matter of the dispute terminated, causing the appealed judgment to lose its effect.

Parole chiave

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condominium roof modification settlement agreement cassation termination of subject matter loss of judgment effect civil procedure termination divieto di demolizione infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori violazione della precedenza

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018
e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso(Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23969/2019proposto da: VITRANO VINCENZA, elettivamente domiciliata in Roma Via Germanico 211, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Andriani (NDRRCR55R31H501P) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Filippo Cangemi (CNGFPP55D14G273M). -Ricorrente principale e controricorrent e incidental e - Contro BACINO GIUSEPPE, BACINO DAVIDE, BACINO GABRIELE, domiciliat i ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difes i dall ’ avvocato Crispino Ippolito (PPLCSP56M02G273O). -Controricorrenti principali e ricorrenti incidentali - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1247/2018 depositata il giorno 11/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Riccardo Guida. CONDOMINIOFATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 693/2013, in parziale accoglimento delle domande proposte da Giuseppe Bacino, Davide Bacino e Gabriele Bacino nei confronti di Vincenza Vitrano, ha condannato la convenuta a eliminare il vano realizzato sul tetto dell’edificio di via Sadat n. 8 a Palermo con il terrazzino cui si accede mediante scala a chiocciola, nonché ad apporre una grondaia sotto la nuova pensilina in vetro e a eliminare i tubi di scarico e condensa.

In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della sig.ra Vitrano, il Tribunale ha condannato gli attori a rimuovere i condizionatori posti sul prospetto del fabbricatoe a eseguire le opere di manutenzione della recinzione antistante la loro proprietà. La sentenza di primo grado è stata impugnata con appello principale da Vincenza Vitrano e con appello incidentale dai sig.ri Bacino. La CDA di Palermo, in parziale riforma della gravata decisione , che ha confermato nel resto, ha ordinato a Vincenza Vitrano di eliminare la porzione di nuovo volume che ha modificato il tetto condominiale e a eliminare il terrazzino che ha modificato la porzione di tetto condominiale.

2. Avverso la sentenza d’appello Vincenza Vitrano ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, al quale i sig.ri Bacino hanno resistito con controricorso, nel quale è stato svolto ricorso incidentale, affidato a sette motivi. Questi ultimi hanno depositato una memoria in prossimità dell’udienza. La ricorrente principale, a sua volta, ha replicato al ricorso incidentale con controricorso.

3. Con atto depositato in via telematica il 22/05/2024, le parti hanno chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale per effetto del verbale di conciliazione del 20/03/2024 (innanzi al Tribunale di Palermo), con compensazione delle spese,e hanno allegato all’istanza il verbale di conciliazione.

4. Nel caso in cui, come nella specie, nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso(Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018, Rv. 650327 -01).

5. In conformità della richiesta delle parti, che anche su tale aspetto hanno raggiunto un accordo, va dichiarata la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo fra le parti(Cass. Sez. U. n. 8980/2018, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sui ricorsi, principale e incidentale, per intervenuto accordo fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella