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Ordinanza — n. 6073/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished as both parties accepted withdrawal under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6073/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished after the appellant formally withdrew the appeal, citing lack of interest. The appellant had previously challenged an administrative fine imposed by the Bank of Italy for failing to replace board members following regulatory requests. Since both parties agreed to the withdrawal, the court applied the relevant Civil Procedure Code provisions to terminate the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390 comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal satisfying statutory requirements and the opposing party adheres to the withdrawal, the judgment is extinguished and no further contribution unificato is required.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code administrative sanction appeal lack of interest indennità di disoccupazione per dirigenti responsabilità degli amministratori irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 comma 2 c.p.c.
L’atto di rinuncia soddisfa i requisiti ex art. 390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell’art.
Art. 391 c.p.c.
390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell’art. 391 c.p.c. , sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 390 comma 2 c.p
L’atto di rinuncia soddisfa i requisiti ex art. 390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell’art.
art. 391 c.p
390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13254/2019proposto da: XAUSA DIEGO, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Porta Pinciana 6, presso lo studio dell’avvocato Silvia Venturini (VNTSLV65S62H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabio Bassan (BSSFBA68S07H501D). -Ricorrente - Contro BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliatain Roma Via Nazionale 91, presso lo studio dell’avvocato Michele Cossa (CSSMHL80D19I726J) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giuseppe Giovanni Napoletano (NPLGPP68A12A669F), Nicola De Giorgi (DGRNCL70C21E506C), Donato Messineo (MSSDNT81C28C351U). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1216/2019 depositata il 20/02/2019.

Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Riccardo Guida. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con delibera 727/2017 la Banca d’Italia ha applicato a Diego Xausa, in qualità di ex presidente del collegio sindacale della Veneto Banca, la s anzione amministrativa pecuniaria di € 70 .000 , pe rché il collegio sindacale di cui faceva parte, nel corso della riunione consiliare dell’08/04/2014, aveva disatteso l’espressa richiesta dell’autorità di vigilanza di procedere al ricambio integrale degli organi amministrativi e di controllo, e non aveva formulato alcuna osservazione alla nomina a direttore generale della Banca del suo ex amministratore delegato Consoli.

La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’opposizione della persona sanzionata, nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha respinto la domanda e ha condannato la parte soccombente alle spese.

2. Diego Xausa ha proposto ricorso per cassazione con tremotivi.

3. Il PG ha depositato una requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. Con atto datato 16/10/2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso,non avendo più interesse alla controversia, e ha dato atto che le parti procederanno a regolare in via stragiudiziale le spese del giudizio.

5. L’atto di rinuncia soddisfa i requisiti ex art. 390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell’art. 391 c.p.c. , sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, dato che la Banca d’Italia, con atto del 05/11/2024, ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso di parte ricorrente.6.Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S