Court allows lawyer's fee claim in duration proceedings by applying contentious tables and awarding litigation costs despite lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the lower court's refusal to apply contentious jurisdiction fee tables and awarded litigation costs to the lawyer. The appellant argued that voluntary jurisdiction tables were incorrectly used for a duration proceedings case, while the respondent contended that lack of opposition justified cost compensation. The court ruled that such proceedings are inherently contentious and that the respondent's absence does not exempt the lawyer from fees or the appellant from costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Proceedings for equitable repair of prejudice from unreasonable duration are contentious in nature, requiring application of contentious fee tables, and the respondent's lack of opposition does not justify cost compensation when the claimant was compelled to seek judicial recognition of their right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23439/2022 R.G. proposto da : STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, N 20, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ATTEMS CARLO; -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. repe r t. 180/2022 (relativo al n. RG 568/2021), pubblicatail 9/3/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - L’Avv. Nicola Staniscia, con ricorso ex art. 14 del D.
Lgs n. 150 del 2011, chiese alla Corte d’appello di Perugia la liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di Attems Carlo in un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un pregresso processo; - la Corte d’appello di Perugia, in parziale accoglimento della domanda, con ordinanza del 9.3.2022, liquidò la somma di € 400,00 (oltre accessori di legge) , applicando le ta belle in materia di volontaria giurisdizione e, per quel che ancora rileva in questa sede, non liquidò le spese di lite in suo favore per mancata opposizione di Attems Carlo; - Staniscia Nicola ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello sulla base di due motivi; - Attems Carlo non ha svolto attività difensiva; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato, per la liquidazione del compenso per la difesa svolta dal ricorrente, in un procedimento per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, le tabelle in materia di volontaria giurisdizione nonostante si trattasse di procedimento di natura contenziosa; - il motivo è fondato. - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla l. n. 89/2001 - va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella – “ratione temporis” applicabile” - 12 allegata al d.m. 55/2014 (cfr. ex multis , Cass . 27/06/2018, n.16996;
Cass.10/04/2018, n. 8818; Cass. 28/02/2018, n. 4689; Cass.14/11/2016, n. 23187; Cass. 17/10/2008, n. 25352). - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il Tribunale, nonostante l’accoglimento della domanda, non aveva liquidato le spese del giudizio per l’assenza di opposizione della parte resistente; - anche questo motivo è fondato. - la mancata opposizione della parte convenuta (che, nel caso di specie, è stata peraltro desunta dalla sua contumacia) non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché l’attore/ricorrente sia stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto ( v.
Cass . 17/10/2013, n. 23632; Cass. 4/10/2013 n. 22763); - è, infatti, pacifico il principio secondo cui - poiché, ai fini della distribuzione dell'onere dellespese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio - la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr., per tutte, Cass. 27/02/2023, n. 5813 e Cass. 29/05/2018, n. 13498); - il ricorso deve, pertanto, essere accolto con riferimento ad entrambe le censure; - l’ordinanza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione che, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto in precedenza richiamati, provvederà anche a regolarele spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile