Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed judgment within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early judgment within the required forty-day period. The appellant, Gabriella Cassano, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated by the court. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and a ruling against the appellant for the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 11878/2024 proposto da: CASSANO GABRIELLA; - ricorrente – contro I.V.G. Consorzio Stabile Società Consortile s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; - controricorrente – e P.M. presso il Tribunale di Roma; -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 15.04.2024, relativa al procedimento iscritto al n. RG 2860/2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 27 febbraio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Ca