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Decreto — n. 5952/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 5952/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellants failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The material facts show that the appellants, Montemurro and Carnevale, did not act within the deadline set by the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs of 1,250 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the parties do not request a decision on the proposed definition of the cassation appeal within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellants condemned to pay the costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline deemed withdrawal litigation costs award Civil Procedure Code conseguenze del ritiro abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 12955/2024 proposto da: MONTEMURRO ANTONIA e CARNEVALE BONINO ROBERTO MARIA; - ricorrenti – contro COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9309/2023, pubblicata il 21 novembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle parti ricorrenti, con vincolo solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore del Comune controricorrente e con vincolo solidale, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.250,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed oneri riflessi come per legge. Roma, 27 febbraio 2025