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Decreto — n. 5951/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 5951/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Grimaudo Felicia and Carmisciano Carmela against the Caltanissetta Court of Appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished. The court noted that 40 days had passed since the proposal for early judgment definition was communicated, without the appellants requesting a ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellants to jointly pay the litigation costs of 1,400 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the parties fail to request a decision on the proposal for early judgment definition within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished, with the appellants condemned to pay the costs.

Parole chiave

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deemed withdrawal early judgment definition 40 day period extinction of proceedings joint liability costs abbandono del procedimento condono delle spese procedurali desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14037/2024 R.G. proposto da: GRIMAUDO FELICIA e CARMISCIANO CARMELA; -ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Caltanissetta emesso nel proc. iscritto al n. R.G.C. 124/2023 in data 7.12.2023, pubblicato l’11.12.2023 e notificato a mezzo pec il 12.12.2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle parti ricorrenti, in solido, le quali hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido fra loro e in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.400,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 27 febbraio 2025 I