Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposed early judgment definition. The appellant, representing the condominium, did not act within this timeframe, whereas the controricurrent argued for the appeal's continuation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed early definition of the judgment within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 16026/2024 proposto dal: CONDOMINIO VIA DANTE 33 di PALERMO, in persona dell’amministratore p.t.; - ricorrente – contro CARDELLA STEFANO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 672/2024 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 19 aprile 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.850,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 27 febbraio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Ca