Italian Court dismisses appeal on contract liability and legal costs allocation between municipality and contractors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by the municipality and contractors against the Rome Court of Appeal's decision. The appellants argued that the lower court violated civil code provisions regarding professional liability insurance coverage for legal costs. The court ruled that the appellate judge had correctly recalculated and offset the litigation expenses between the parties, rendering the complaints inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 c.c.; The appellate court's determination of litigation costs and the allocation of expenses between parties does not constitute a violation of the principle of manleva when the costs are properly compensated or adjusted based on the specific relationships and outcomes of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7947/2019 R.G. proposto da : COMUNE DI GRECCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PERELLI ANTONIO (PRLNTN65M19H282T); -ricorrente- contro CASTELLANA ENZO, RICCIOTTI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCIONE, 71, presso lo STUDIO LEGALE D'ERCOLE, rappresentati e difesi dall'avvocato PALOMBI NICOLA (PLMNCL66M07H501H); -ricorrenti incidentali- nonchécontro SCAPPA MARIA GABRIELLA, SCAPPA LUCIANA, SCAPPA SANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONIZETTI 20, presso lo studio dell’avvocato SPAGNOLI PAOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato TRINCHI ALBERTO (TRNLRT56D01H282K); -controricorrenti- ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato PIERI NERLI GIOVANNI (PRNGNN58M17B157D),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATTANEO DANIELE (CTTDNL58H12F205J); -controricorrente- MARINELLI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PETRANGELI CARLA (PTRCRL65T47H282B); -controricorrente- TOZZI ALBERTO, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5500/2018,depositata i l 6/09/2018 .
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale STEFANO PEPE, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale. Sentiti i difensori del ricorrente principale , dei ricorrenti incidentali e dei controricorrenti, che hanno concluso nei termini dei rispettivi atti di ricorso e controricorso. FATTI DELLA CAUSA 1. Con atto notificato l’8 marzo 2005, il Comune di Greccio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti l’ing.
Mario Ricciotti, il geom. Alberto Tozzi, l’arch. Enzo Castellana e la ditta individuale Gino Scappa, chiedendo di accertare che la ditta Gino Scappa non ha correttamente e diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni ex contractu relative all’appalto dei lavori di sistemazione di una piazza (la piazza del Presepio Vivente) ed è responsabile ex artt. 1667 e 1669 c.c., nonché di accertare la responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori, dando atto che non hanno eseguito esattamente e diligentemente le obbligazioni dell’incarico loro conferito e conseguentemente di condannare tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni nell’importo di euro 184.478,22.
Si costituiva la ditta Scappa, che chiedeva di rigettare la domanda; si costituivano Ricciotti, Castellana e Tozzi, che eccepivano la decadenza e prescrizione dell’azione e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il geom. Alessandro Marinelli, dipendente del Comune di Greccio e responsabile del procedimento; Ricciotti chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa Zurigo Assicurazioni s.p.a., in base allo stipulato contratto di assicurazione per responsabilità professionale. Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa dei terzi: si costituivano Zurigo Assicurazioni e Marinelli, che a sua volta chiamava in causa la propria compagnia assicurativa Italiana Assicurazioni s.p.a., che si costituiva anch’essa.
Durante il giudizio di primo grado il Comune rinunciava agli atti nei confronti di Tozzi, che accettava la rinuncia e a sua volta rinunciava agli atti nei confronti di Marinelli, rinuncia che veniva accettata da quest’ultimo e dalla sua compagnia assicurativa; il Tribunale dichiarava quindi l’estinzione del processo limitatamente alle domande proposte dal Comune nei confronti di Tozzi e da quest’ultimo nei confronti di Marinelli e da Marinelli nei confronti della Italiana Assicurazioni. Con la sentenza n. 366/2012, il Tribunale di Rieti – riconosciuta la responsabilità dell’impresa appaltatrice e dei progettisti e direttori dei lavori, con concorso per fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.c. - ha condannato Mario Ricciotti (quale progettista e direttore dei lavori), in solido con Gino Scappa (quale titolare dell’impresa appaltatrice) ed Enzo Castellana (quale progettista e direttore dei lavori), a risarcire i danni nei confronti del Comune di Greccio in relazione ai vizi palesatisi nella realizzazione della piazza del Presepio Vivente, liquidando la somma di euro 111.252,81.
Il Tribunale ha poi condannato Zurigo Assicurazioni, chiamata in causa da Ricciotti, a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento delle somme da lui dovute al Comune e al condebitore solidale Scappa. Il Tribunale ha compensato le spese di lite tra il Comune, Scappa, Ricciotti e Castellana, nonché tra Scappa, Ricciotti, Castellana e Tozzi e tra Ricciotti e Zurigo Assicurazioni; ha condannato Castellana e Ricciotti in solido al pagamento delle spese dei chiamati Marinelli e della sua compagnia assicurativa.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Ricciotti, contestando – per quanto interessa il presente giudizio – la mancata declaratoria di decadenza e prescrizione dell’azione fatta valere. La sentenza è poi stata impugnata in via incidentale: dal titolare dell’impresa appaltatrice Scappa, che ha anch’esso lamentato l’erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione; da Tozzi, che ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del processo con riferimento alla sua posizione; dal Comune di Greccio, che ha contestato la parte della sentenza che ha affermato la concorrente responsabilità del Comune nella causazione del danno; da Castellana, che ha anch’esso censurato il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione; in via subordinata, da Italiana Assicurazione s.p.a., assicuratore di Marinelli.
Il gravame è stato deciso dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza 6 settembre 2018, n. 5500. La Corte ha accolto l’eccezione di tardività dell’azione ex art. 1669 c.c.: in riforma della sentenza impugnata ha quindi rigettato la domanda proposta dal Comune di Greccio contro Ricciotti, Castellana e Scappa. La Corte ha poi rigettato il motivo d’appello di Ricciotti fatto valere nei confronti di Zurigo Assicurazioni (divenuta Zurich Insurance p.l.c.). Quanto alle spese di lite, la Corte ha condannato il Comune di Greccio a rifondere le spese sostenute dall’impresa Scappa e ha condannato Ricciotti a rifondere le spese nei confronti di Zurich Insurance, compensandole nel resto.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Greccio. Resistono con controricorso Mario Ricciotti ed Enzo Castellana, che fanno valere ricorso incidentale. Resistono con controricorso: -Maria Gabriella Scappa, Luciana Scappa e Sandro Scappa, coeredi di Gino Scappa (deceduto il 16 luglio 2017), che resistono al ricorso principale; -Alessandro Marinelli, che resiste al ricorso incidentale; -Zurich Insurance p.l.c., che resiste con due distinti atti nei confronti del ricorso principale del Comune e nei confronti del ricorso incidentale di Ricciotti.
Alberto Tozzi e Italiana Assicurazioni s.p.a. sono rimasti intimati. Hanno depositato memoria tutte le parti costituite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale del Comune è basato su un motivo che contesta “violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1667, 1669 e 2697 c.c., con riferimento all’onus probandiin tema di tempestività della domanda per vizi e difformità e di decadenza della relativa azione”: del tutto apodittica si pone la prospettazione della Corte d’appello circa la possibilità per il ricorrente di avere autonoma contezza delle cause di ammaloramento della piazza sulla base delle sole previsioni progettuali e prima dell’acquisizione della perizia il 19 febbraio 2005, in quanto i vizi riscontrati non possono non ritenersi occulti nella loro eziogenesi fino all’acquisizione della perizia, come emerge implicitamente dalla complessità dell’analisi compiuta negli elaborati tecnici di parte, ossia la suddetta perizia, e d’ufficio da parte del consulente tecnico nominato dal giudice, essendo state necessarie puntuali indagini sulla coerenza del progetto, sulla qualità del materiale, sulla resistenza cinetica al transito e sull’incidenza di fattori atmosferici; in ogni caso l’amministrazione ricorrente non ha avuto un atteggiamento inerte, avendo già in data 20 giugno 2003, ai primi sintomi di danno, non disponendo al suo interno di idonee professionalità specifiche, conferito incarico per la redazione di una perizia tecnica e avendo poi subito proceduto a formalizzarne la denuncia non appena ha conosciuto l’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilirne il corretto collegamento causale.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha rilevato come, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, emerga che il danneggiamento della piazza, il cui rifacimento costituiva oggetto dell’appalto, è dovuto essenzialmente al concorso di più elementi causali, ossia l’utilizzo per la copertura di cubetti in pietra di spessore esiguo, posizionati su uno strato di sola sabbia posto in opera senza massetto di cemento e rete elettrosaldata, di misura differenziata così da “non consentire un comportamento solidale sotto la sollecitazione del transito di automezzi”.
Il Comune – ha poi osservato la Corte – ha inviato una prima lettera di contestazione in data 12 marzo 2003, priva però di specificità, e, dopo aver conferito apposito incarico ad un esperto per l’accertamento dei vizi in data 20 giugno 2003, ha denunciato formalmente i vizi soltanto in data 28 febbraio 2005. Sulla base delle osservazioni del consulente tecnico d’ufficio, la Corte d’appello ha ritenuto che il deterioramento della copertura in pietra “non implicava valutazioni di particolare complessità nella sua eziogenesi, essendo riconnesso essenzialmente a ragioni di ordine meccanico relativamente banali”, così che la denuncia del 28 febbraio 2005 è da ritenersi tardiva, senza che possa avere rilievo a riguardo la circostanza secondo cui la perizia stragiudiziale commissionata dal Comune è stata depositata dal professionista nominato dal medesimo soltanto in data 19 febbraio 2005.
Si tratta di una valutazione di merito formulata dalla Corte d’appello, valutazione secondo la quale il dies a quo del termine annuale per la denuncia di gravi difetti nella costruzione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte decorre dal giorno in cui il committente consegua una “sicura” conoscenza dei difetti e delle loro cause (cfr., per tutte, Cass. n. 10048/2018), non può decorrere nel caso in esame dal deposito della perizia stragiudiziale, non essendo stato necessario conseguire conoscenza delle cause in base ad accertamenti tecnici, essendo la gravità dei vizi e il corretto collegamento causale evincibili almeno dal momento dell’invio della lettera del marzo 2003 (d’altro canto, come ha precisato questa Corte, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia e la valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, in tal senso v.
Cass. n. 19343/2022). Il ricorso principale va pertanto rigettato.
2. Il ricorso incidentale di Ricciotti e Castellana è articolato in due motivi, il primo condiviso da entrambi i ricorrenti, il secondo avanzato dal solo Ricciotti.
a) Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 91 c.p.c., avendo la sentenza ritenuto assorbita la domanda subordinata di condanna di Marinelli: se è vero che la questione della responsabilità in capo ai professionisti del danneggiamento della piazza è rimasta assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza della domanda risarcitoria, la Corte avrebbe dovuto comunque pronunciarsi virtualmente su tale accertamento al fine di statuire sulla censura relativa alla condanna alle spese disposta dal Tribunale di Rieti.
Il motivo non può essere accolto, in quanto, nel ravvisare un interesse a una pronuncia di soccombenza virtuale finalizzata a una diversa ripartizione delle spese nei rapporti tra Ricciotti e Castellana da un lato e Marinelli dall’altro lato, non si considera la pronuncia sulle spese resa dal giudice d’appello. La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame di Ricciotti, Castellana e Scappa e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda contro di loro proposta dal Comune di Greccio. Avendo riformato la sentenza impugnata, la Corte ha correttamente deciso le spese di lite alla luce dell’esito complessivo della medesima e ha quindi, per quanto concerne i rapporti tra i ricorrenti Ricciotti e Castellana da un lato e Marinelli e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato, compensato le spese di lite, il cui pagamento il Tribunale aveva invece posto in solido a carico ai ricorrenti.
Non vi è stata, pertanto, alcuna omissione di pronuncia della Corte d’appello in relazione al regolamento delle spese tra Ricciotti e Castellana da un lato e Marinelli e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato.
b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da Ricciotti nei confronti della propria Compagnia di assicurazione (Zurich Insurance) al pagamento delle spese liquidate a favore di Marinelli e alla di lui compagnia di assicurazione. Il motivo non può essere accolto. Ad avviso del ricorrente Ricciotti, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1362 c.c., laddove ha ritenuto che la polizza stipulata dal ricorrente con la Zurich Insurance non coprisse le spese legali che il medesimo è stato condannato a pagare ai terzi chiamati (Marinelli e la sua compagnia assicurativa).
Nel lamentare il mancato riconoscimento del proprio diritto alla manleva rispetto alla condanna al pagamento delle suddette spese legali, il ricorrente non considera che, come si è visto esaminando il precedente motivo, il giudice d’appello ha rideterminato le spese di lite e le ha compensate per quanto concerne i rapporti tra Ricciotti da un lato e Marinelli e la sua assicurazione dall’altro lato. La censura è d’altro canto formulata dallo stesso ricorrente “nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso incidentale e quindi di conferma della sentenza di primo grado sul punto” relativamente alle somme che Ricciotti è stato condannato a pagare in favore di Marinelli e della Italiana Assicurazioni s.p.a., così che - a fronte della mancata conferma sul punto della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello - tale censura non può che essere respinta.
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
3. Le spese del presente giudizio sono compensate alla luce della reciproca soccombenza tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali; rispetto alle altre parti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale; condanna il Comune di Greccio al pagamento delle spese del giudizio in favore di Mariella Gabriella Scappa, Luciana Scappa e Sandro Scappa, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché in favore di Zurich Insurance, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna Mario Ricciotti ed Enzo Castellana in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di Alessandro Marinelli, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna infine Mario Ricciotti al pagamento delle spese del giudizio in favore di Zurich Insurance, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que