Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' agreement to settle the case out of court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual agreement between the parties to settle the dispute. SRI Capital Adviser Ltd had sought to overturn a lower court ruling that dissolved an investment consulting contract due to the defendant's breach, but the parties subsequently reached a transactional settlement. Consequently, the Court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without issuing a substantive judgment on the merits or the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement during pending litigation, the court must declare the appeal extinguished pursuant to Article 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without a substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14747- 20 19 proposto da: SRI CAPITAL ADVISER ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Donatello 23 , presso lo studio dell'avv. Francesco Villa Pizzi dal quale è rappresentat a e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro FONDAZIONE E.N.P.A.M. – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA e ASSISTENZA dei MEDICI e degli ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Largo Trionfale 7, presso lo studio dell'avv.
Luigi Mannucci dal quale è rappresentata e difesa con il prof. avv . Angelo Piazza, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; Ric. 2019 n. 14747 sez. S2 -ud. 2-7-2024 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1594/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; rilevato che: -con ricorso notificato il 6/5/201 9 , S RI Capital Adviser ltd ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1594/2019 della C orte d'appello di Roma, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data che, in parziale riforma della sentenza n.24917/2014, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di consulenza in materia di investimenti immobiliari stipulato con E.N.P.A.M. in data 28/7/2010, ha rigettato la sua domanda di saldodel compe nso pattuito, l’ha condannata a restituire a E.N.P.A.M. le somme percepite e rigettato la domanda risarcitoria dell’ente; ha formulato tre motivi di impugnazione; -E.N.P.A.M. ha resistito con controricorso; -con atto del 20/6/24 la ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -l’Ente controricorrent e ha accettato la rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- Ric. 2019 n. 14747 sez.
S2 -ud. 2-7-2024 - 3 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda s