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Ordinanza — n. 5846/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' agreement to settle the case out of court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5846/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual agreement between the parties to settle the dispute. SRI Capital Adviser Ltd had sought to overturn a lower court ruling that dissolved an investment consulting contract due to the defendant's breach, but the parties subsequently reached a transactional settlement. Consequently, the Court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without issuing a substantive judgment on the merits or the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement during pending litigation, the court must declare the appeal extinguished pursuant to Article 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without a substantive ruling.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of appeal Article 391 Civil Procedure Code transactional settlement termination of proceedings restituzione dei conferimenti consulenza in investimenti contratto di consulenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002
2-7-2024 - 3 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14747- 20 19 proposto da: SRI CAPITAL ADVISER ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Donatello 23 , presso lo studio dell'avv. Francesco Villa Pizzi dal quale è rappresentat a e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro FONDAZIONE E.N.P.A.M. – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA e ASSISTENZA dei MEDICI e degli ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Largo Trionfale 7, presso lo studio dell'avv.

Luigi Mannucci dal quale è rappresentata e difesa con il prof. avv . Angelo Piazza, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; Ric. 2019 n. 14747 sez. S2 -ud. 2-7-2024 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1594/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; rilevato che: -con ricorso notificato il 6/5/201 9 , S RI Capital Adviser ltd ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1594/2019 della C orte d'appello di Roma, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data che, in parziale riforma della sentenza n.24917/2014, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di consulenza in materia di investimenti immobiliari stipulato con E.N.P.A.M. in data 28/7/2010, ha rigettato la sua domanda di saldodel compe nso pattuito, l’ha condannata a restituire a E.N.P.A.M. le somme percepite e rigettato la domanda risarcitoria dell’ente; ha formulato tre motivi di impugnazione; -E.N.P.A.M. ha resistito con controricorso; -con atto del 20/6/24 la ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -l’Ente controricorrent e ha accettato la rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- Ric. 2019 n. 14747 sez.

S2 -ud. 2-7-2024 - 3 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda s