Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding inadmissibility of oath due to mismatched factual circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by lawyer Saverio Cosi against a lower court ruling that deemed his oath inadmissible. Cosi argued that new documentation regarding unpaid fees should have been accepted, but the court found the oath failed to precisely match the factual basis of the opposing party's defense. Consequently, the court held that the oath was improperly formulated and dismissed the appeal, ordering Cosi to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 233, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 2736 cod. civ.: The oath must clearly and specifically include the defensive thesis regarding debt extinction to allow the judge to verify the sworn facts without further evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5052- 20 21 proposto da: COSI SAVERIO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Crescenzio n.20, presso lo studio dell'avv . Nicola Staniscia dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro BECCARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Alessandria del Carretto 18, presso lo studio dell'avv.Fabio Pasqualini dal quale è rappresentat o e difes o , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2021n. 5052 sez.
S2 -ud. 2-7-2024 - 2 - avverso l’ordinanza n. repert. 18317/2020 del TRIBUNALE di ROMA , pubblicatail 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza ex art. 14 d.lgs.150/2011, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di compensi proposta dall’avv. Saverio Cosi nei confronti del suo cliente Roberto Beccarini, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva proposta da quest’ultimo che aveva affermato soltanto, a propria difesa, di aver pagato tutto il dovuto.
L’avv. Cosi aveva -in riposta all’eccezione – deferito giuramento decisorio su quattro circostanze concernenti l’avvenuto pagamento di compensi secondo la notula depositata con il ricorso introduttivo, la conferma della sussistenza di un credito pari a euro 4.971,62 oltre euro 200 per «consultazioni a studio». Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il giuramento perché le circostanze deferite avevano ad oggetto fatti nuovi e, in particolare, l’ammontare del compensoriferito a un documento prodotto, la notula e non alla somma pretesa in ricorso, pari a euro 5.100.
2. Avverso questa ordinanza l’avv. Cosi ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui Roberto Beccarini ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. Saverio Cosi ha denunciato la violazione dell’art. 2736 cod. civ. e degli art.112, 115, 116 e 233 cod. proc. civ., per avere il Tribunaleritenuto inammissibile il giuramento Ric. 2021n. 5052 sez. S2 -ud. 2-7-2024 - 3 - decisorio sebbene la produzione di nuova documentazione nel procedimento ex art. 702 bis cod. proc.civ. sia sempre ammissibile e, dunque, fosse ammissibile anche la produzione della notula indicata nella circostanza articolata; ha poi lamentato la omessa considerazione di una «circostanza determinante», in riferimento al n. 5 dello stesso comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. 1.1.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto inconferente rispetto alla motivazione. Il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non ha riferito, in ricorso, di aver pattuito un compenso con il cliente Roberto Beccarini per lo svolgimento del mandato difensivo nel giudiziocivile celebratosi dinnanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. 54456/2009 di registro generale, quantificando la sua pretesa in Euro 5.100,00; nei capitoli del giuramento decisorio, invece, l’avvocato ha introdotto quantificazioni di somme in riferimento ad una notula e in misura differente (complessivi euro 5.171,42).
La motivazione, pertanto, non è incentrata, come prospettato in ricorso, sull’inammissibilità di nuove produzioni in un procedimento sommario, ma sulla mancata articolazione dei capitoli in osservanza del principio per cui, con il deferimento, la controparte deve essere chiamata a confermare o negare una circostanza di contenuto identico a quella affermata o negata con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva, come formulata con le prime difese utili (nel caso in esame, l’atto di opposizione). La prescrizione presuntiva, infatti,è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del creditore opposto , il deferimento al debitore del giuramento decisorio e, quanto alla posizione del debitore opponente, Ric. 2021n. 5052 sez. S2 -ud. 2-7-2024 - 4 - l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione (Cass. Sez. 3, n. 11195 del 15/05/2007; Sez. 1, n. 19240 del 24/09/2004; Sez. 2, n. 785 del 27/01/1998). Il giuramento deve, perciò, essere formulato in modo chiaro e specifico (art. 233, comma secondo cod. proc. civ.) e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore sull’avvenuta estinzione del debito, in modo che, a seguito della sua prestazione, il giudice possa limitarsi a verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, senz’altre valutazioni (Cass.
Sez. 2, n. 27471 del 28/10/2019 ; Sez. 2 , n. 1551 del 19/01/2022): nella specie, in altri termini, l’opponente si sarebbe trovato a dover confermare o negare una circostanza di fatto non perfettamente coincidente con quanto affermato eccependo la prescrizione. In ultimo, in riferimento al prospettato vizio ex n. 5, deve prendersi atto che nessun fatto decisivo omesso è stato evidenziato dal ricorrente, nonostante l’indicazione contenuta nella rubrica del motivo.
3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente avv. Saverio Cosi al rimborso delle spese processuali in favore di Roberto Beccarini , liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favore dell’avv. Fabio Pasqualini, dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Ric. 2021n. 5052 sez. S2 -ud. 2-7-2024 - 5 - La Corte rigetta il ricorso; condannaSaverio Cosi al pagamento, in favore di Roberto Beccarini , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Fabio Pasqualini. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.