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Ordinanza Interlocutoria — n. 5811/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case for contradiction regularization or declares appeal inadmissible due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5811/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the first-instance judge to regularize the adversarial proceedings or declared the appeal inadmissible. The appellant, Zida 2009 S.r.l., challenged the lower court's handling of multiple prior judgments regarding property ownership and the validity of a notarial deed. The court determined that the procedural irregularities required immediate correction before substantive review could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; The court must remand the case for contradiction regularization when procedural defects prevent the proper exercise of the right to defense, rather than immediately addressing the merits of the appeal.

Parole chiave

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procedural regularization contradictory proceedings admissibility of appeal ne bis in idem property ownership notarial deed validity remittal to first instance contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, nos. 3 and 4 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt.2909 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 1100 et seq. c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 817, 818, 832, 948, 1100, 1117, 1118 c.c.
Art. 214 L.F.
Art. 105, 115 c.p.c.
artt. 2909 c.c
con riferimento agli artt. 2909 c.c.
artt. 324 c.p
con riferimento agli artt. 324 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8210/2022 R.G. proposto da: Zida 2009 S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Zoe Fontana n. 220, in persona dell'Amministratore Unico e legale Rapp.te p.t. Signor Giancarlo Buzzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Borrelli, sito in Roma al Viale Libia n. 167. –ricorrente – contro Antonini Aldo, Guardiano Benedetto, Fazio Adriana, Rubino Giuseppe Antonio, Pinna Mauro, Minorenti Giovanni, Minorenti Marina, Pollio Lauro, Frezza Emilio, Pedone Giuliana, Ammendola Roberto, Guarracino Domenico, Santarelli Patrizia, Accorsi Alessandro, Zuena Antonella, Cavaliere Franco, Masci Massimo, Bizzarri Luisa, Di Muro Donato, Rauzino Giovanni Maria, Iessi Alfredo, Minasi Maurizio, Lettieri Antonio, Giardili Paolo, Milazzo Marcello, Zuccanti Andrea, Russo Michele, De Angelis Liana, Moianetti Alessandra, Moianetti Francesca, Zuin Attilio, Frangeamore Marco, Berdini Massimo, Brugnettini Giuseppe, Natale Algimiro, Albanese Alfredo, Vicini Liberata, Nicolai Ciro, Carone Giovanni, Battella Sergio, Loparco Roberto, Miele Gianpaolo, Amadio Marinella, Sabatini Luigi, Borriero Italo, Santarelli Giorgio, Bassetta Fausto, Bassetta Alberto, Savi Giuseppe, Cimarelli Angela, Belardinelli Franco, Filippi Roberto, Plinio Antonio, Monaco Carmelo, Albamonte Antonella, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv.

Carmelo Monaco ed elett.te dom.ti in Roma alla Via Acuto n. 61/63; -controricorrenti- nonché contro Saitta Daniela; -intimata – nonché contro Castiglioni Claudio, Pagliani Teresita, Badiani Roberto, Despinoix Maria Cristina, Facenna Maria Caterina, Iacono Fabrizio, Disillini Pietro, Pochetti Anna, Reggiani Anna Pia, Mazzini Anna, Fazi Tiziana, Spadaro Angelo, Spadaro Cristiano, Spadaro Alarico, Traina Paola, Leonardi Michele, Bova Francesco Maria, Caruso Nicolina, Bosco Sergio, Messore Maria Cristina, Fusco, Fauro Piero, Mariano Luigi, , Petruolo Angela, Nitoglia Umberto, De Santis Anna Maria, Grombone Marina, Battisti Francesco, Renzi Andrea, Batzella Giuseppa, Didone Sofia, Mariano Tommaso, Ammendola Serena, Ricordo Giuseppina, Rutigliano Innocente, Tedesco Marcella, Mancini Fabio, Mancini Bruno, Curti Serenella, Di Bianco Antonio, Elia Roberto, Polistena Andrea, Polistena Alessandro, Iannarilli Elisabetta, Lucarelli Cristiana, Lucarelli Emanuela, Grillo Angelo, Rossetti Roberto , Rossetti Andrea, Ly Yu Chuan, Giustozzi Annarita, Germani Roberto, Cinti Susanna, Merenda Stefania, Tiberi Gianmauro, Matrone Maria Rosaria, Ingrao Graziella, Parizzi Elio, Ricci Fabio, Brogi Alessandra, Rovazzani Stefano, Renzini Vincenzo, Renzini Giulio, Tarantino Carmine, Pazzi Pietro, Bacosi Sergio, D’angelo Maurizio, Schutt Giordana, Tempesta Alessandro, Salentino Cristiana, Piccinelli Ernesta, Perilli Giuseppina, Narducci Daniela, Pierpaolo Roberto, Coltella Maria Cristina, Mancini Massimo, John Horridge, Cerva Fausto, Patini Angela, Giammaruco Maria Antonietta, Epifanio Eugenio Salvatore, De Amicis Carmelina, Saliani Francesco, Parizzi Alberto, Grieco Pasquale, Ausili Barbara, Mattei Rita ,Mattioli Alfredo, Lo Schiavo Antonino,Notaro Luigi, Piscopiello Annarita, Lapolla Antonella, Ranalletta Stefano, De Luca Michele, Dominici Costantino, Vivani Antonina, Natale Sergio, Risa Isabella, Leone Ada, Di Girolamo Lidia, Di Girolamo Giovanni, Leonardi Alberto, Bottone Pierluca, Scalbi Emanuela, Petruzziello Carlo, Bonanni Daniele, Bonanni Rodolfo, Bonanni Stefano, Schiavoni Mirella, Furia Antonello, Chiovitti Carmela, Tartara Donatella, Fichera Claudio, Fichera Silvana, Graziosi Maria Grazia, Bifarini Maurizio, Paoletti Mario, Budoni Daniela, Iannì Mario, Moscuzza Erminia, Bartoloni Giuliana, Gremaud Marie Francoise, Tulelli Antonio, Iannelli Laura, Marzoli Sabina, Healy Moyab Bernadette, Agostini Maria Grazia, Fantini Anna, Radi Simonetta, Burton Margot, Travaglini Alessandro, Brunelli Stefano, Volponi Rita, Cipollone Carlo, Sandoletti Francesca, Galeone Massimo, , Pasquini Fabio, Cardoselli Daniela, Ficoroni Monica, Ficoroni Romano, Camposeo Anna, Labardi Maria Clara C.F.:

LBRMCL45P48H501X, Sufferini Angela, Maccagni Massimo, Mennuni Mauro, Sestigiani Emilia, Silvestri Mauro, Sortino Antonina Maria, Rotella Mario, Colonnese Venere, Furfaro Stefania, Panunzi Maria Adelaide, Bonelli Claudio, Giubilei Gabriella; -intimati – nonché contro Associazione Salviamo Parco Azzurro, in persona del legale rapp.te p. t. signora Galan Elena, con sede in Guidonia Montecelio Via Nomentana Km15700; -intimata – nonché contro Complesso Residenziale Parco Azzurro, in persona del legale rapp.te p.t. Rag. Mauro Pinna; -intimata – nonché contro Parco Azzurro Scarl in L.C.A.

Cooperativa Edilizia in persona del legale rapp.te dott.ssa Daniela Saitta, con sede alla Via Nomentana Km 15,700 Guidonia Montecelio -intimata – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 307/2022 depositata il 17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.in causa proposta dai sig.ri Antonini ed altri proprietari degli immobili situati in Guidonia Montecelio (via Nomentana km 15,700) nel complesso denominato “Parco Azzurro”, per sentir dichiarare la nullità di due atti notarili di vendita stipulati nell’autunno 2011 tra la Cooperativa Edilizia Parco Azzurro, in liquidazione coatta amministrativa, e la Zida 2009 S.r.l, e per far accertare la proprietà pro quota di essi attori sui beni compravenduti, in quanto costituenti pertinenze dei lotti e delle costruzioni site nel predetto complesso, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado favorevole agli attori/appellati.

In particolare, per quanto di interesse, con sentenza n. 9105/2018, il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande attoree, aveva dichiarato la nullità degli atti di vendita perché sottoscritti da Daniela Saitta, in qualità di Commissario della Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Edilizia, malgrado la stessa fosse già cessata dalla predetta carica per avvenuta esecuzione del Concordato Fallimentare, e in ogni caso senza l’autorizzazione del Giudice delegato e del Ministero dello Sviluppo Economico. Avverso la predetta sentenza, la Zida 2009 S.r.l., aveva interposto appello contestando l’indebito rigetto dell’exceptio iudicati, per effetto di precedenti sentenze del Tribunale di Tivoli (n.1445/2015 e n.1493/2014) di accertamento dell’inesistenza della proprietà comune per le aree pertinenziali site nel complesso, nonché denunciando la pretestuosità della domanda di nullità degli atti di compravendita alla luce dell’irrevocabilità del Concordato definito in favore della Zida 2009 S.r.l e la inesistenza di un valido titolo di acquisto della proprietà da parte degli appellati.

Parimenti, Daniela Saitta ha proposto appello per la sola parte relativa alle spese di giudizio chiedendo di essere esclusa dalla relativa obbligazione. Entrambi gli appelli sono stati rigettati dalla Corte territoriale, con parziale riforma della sentenza di primo grado per intervenuta estinzione del giudizio limitatamente a tre degli originari attori- appellati;

2. avverso il già menzionato provvedimento decisorio di appello, la Zida 2009 S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

3. i sig.ri Antonini e gli altri cinquantaquattro soggetti indicati in epigrafe hanno depositato controricorso;

4. le altre parti, pure indicate in epigrafe, sono rimaste intimate;

5. la Procura Generale, in persona del Dottor Michele di Mauro, ha depositato requisitoria con richiesta di cassazione della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado per la regolarizzazione del contraddittorio e, in subordine, di dichiarazione della inammissibilità del ricorso;

6. le parti hanno depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 1100 e ss. c.c. e112 c.p.c. Si sostiene che la Corte d’appello abbia violato il principio del ne bis in idem sostanziale per aver ritenuto che i giudicati plurimi esterni richiamati nell’atto d’appello, riguardanti l'inesistenza della proprietà comune per le aree pertinenziali site nel Comprensorio Parco Azzurro perché trasferite e destinate in piena proprietà alla Zida 2009 S.r.l., non fossero propriamente invocabili nel caso di specie, attesa la coincidenza per il solo petitume non anche per le parti coinvolte, laddove invece gli attori e gli intervenuti non potevano essere considerati terzi perché tutti assegnatari degli immobili della cooperativa, loro eredi o aventi causa;

2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 832, 948, 1100, 1117 e 1118 c.c. 214 L.F. con riferimento agli artt. 2909 c.c. e 364 c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente confermato l’ammissibilità dell’azione di rivendicazione intentata dagli originari attori sulla base di un titolo inefficace, proveniente dal Regolamento redatto dal Notaio D'Agostino del 14/12/2005, mai autorizzato dagli organi di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, nonché viziato per indeterminatezza dell'oggetto e dei destinatari e non trascritto perché privo della certificazione di destinazione urbanistica;

3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 115 c.p.c. e 1100 e ss c.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione relativa alla inammissibilità e/o improcedibilità dell'intervento espletato nel giudizio di primo grado del Complesso Residenziale Parco Azzurro con i propri associati, rispetto alla domanda promossa dagli attori per le aree pertinenziali, con richiesta autonoma di assegnazione della quota di 400/550 a favore dell'Associazione Salviamo Parco Azzurro, anch’essa intervenuta malgrado la sussistenza di giudicati plurimi di diniego della esistenza della proprietà comune;

4. con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1100, 1350, 1325, 1326, 1346, 1350 c.c ed artt. 180 e 214 L.F in relazione agli artt. 2909 c.c. , 324 c.p.c. e 360 n°3 e n°4 cpc. La ricorrente contesta la declaratoria di nullità degli atti notarili di compravendita per avere i giudici di merito trascurato il fatto che tali atti erano stati posti in essere in esecuzione della clausola di trasferimento a favore della Zida 2009 S.r.l contenuta nel Concordato Fallimentare, reso esecutivo e mai opposto;

5. ritiene il Collegio che le questioni sollevate dalla ricorrente meritino di essere trattate i