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Ordinanza — n. 5809/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5809/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5809/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19739/2019 R.G. proposto da : BONANSEA ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA (NRENCL49L11H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BASSIGNANO ALBERTO (BSSLRT71A02H727F) -ricorrente- contro LMD SNC DI DEMARIA ALDO E MATTEO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAERO GIANCARLO (MRAGCR54L25H727N), LARATORE MARCO (LRTMRC73D06F351M), SOGNO CORRADO (SGNCRD73T07B111A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 701/2019 depositata il 19/04/2019.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 5809/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BONANSEA ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA (NRENCL49L11H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BASSIGNANO ALBERTO (BSSLRT71A02H727F) -ricorrente- contro LMD SNC DI DEMARIA ALDO E MATTEO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAERO GIANCARLO (MRAGCR54L25H727N), LARATORE MARCO (LRTMRC73D06F351M), SOGNO CORRADO (SGNCRD73T07B111A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 701/2019 depositata il 19/04/2019.

Parole chiave

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violazione delle distanze legali divieto di demolizione legittimazione a contestare licenza contratti negoziati fuori dei locali commerciali spese di ristrutturazione protezione contro il rumore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19739/2019 R.G. proposto da : BONANSEA ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA (NRENCL49L11H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BASSIGNANO ALBERTO (BSSLRT71A02H727F) -ricorrente- contro LMD SNC DI DEMARIA ALDO E MATTEO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAERO GIANCARLO (MRAGCR54L25H727N), LARATORE MARCO (LRTMRC73D06F351M), SOGNO CORRADO (SGNCRD73T07B111A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 701/2019 depositata il 19/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottor Stefano Pepe, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; Premesso che: 1.Arnaldo Bonansea, proprietario di un fabbricato in Comune di Lagnasco, conveniva davanti al Tribunale di Cuneo la snc LMD di Demaria Aldo e Matteo, proprietaria confinante, deduceva che la convenuta aveva realizzato un edificio senza rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del d.m. 1444/1968 e dall’art. 5 del piano regolatore locale che riproduceva la disposizione del decreto, chiedeva la condanna della convenuta alla demolizione dell’edificio e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale;

2. Arnaldo Bonansea ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino con sei motivi avversati dalla società LMD con controricorso;

3. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria chiedendo rigettarsi il ricorso;

4. nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato un atto , datato 10 febbraio 2025, contenente rinuncia agli atti del processo e accettazione della rinuncia a spese compensate;

5. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e non va pronunciata condanna alle spese, essendovi accettazione alla rinunzia;

P.Q.M.

la Cor