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Ordinanza Interlocutoria — n. 5806/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of notification and lawyer's absence from registry.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5806/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal in a preliminary ruling because the defense lawyer was not notified of the hearing date and was absent from the registry. The appellant's lawyer had not been informed of the scheduling, and the deceased client's representation status required verification. Consequently, the case was remanded to the clerk's office for proper notification and a new hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.c.; Art. 167 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the defense lawyer was not notified of the hearing date and was absent from the registry, requiring remand for proper notification.

Parole chiave

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lack of notification registry absence procedural inadmissibility remand to clerk new hearing date violazione delle distanze legali misura di allontanamento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20749/2019 R.G. proposto da : SIMONI ELVIRA, SIMONI GIORGIO, SIMONI GABRIELLA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Alfonso Licata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Camilla n.7, -ricorrenti- contro FERRANTE GIOVANNI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 891/2018 depositata il 14/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.

Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Dottor Stefano Pepe, che ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi fli altri motivi. Premesso che: 1.Giovanni Ferrante, proprietario di un fondo edificato in Isola Del Gran Sasso, convenne davanti al Tribunale di Teramo Gabriella, Elvira e Giorgio Simoni chiedendo fossero condannati alla rimozione di opere realizzate sul loro fondo, confinante con quello di esso attore, a distanza inferiore a quella di legge tra edifici e dal confine e che fossero altresì condannati al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le domande originarie; 2.avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso nell’interesse di Elvira, Giorgio e Gabriella Simoni, dall’avvocato Alfonso Licata. Il ricorso è affidato ad otto motivi;

3. Giovanni Ferrante è rimasto intimato; 4.la Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha chiesto accogliersi l’ottavo motivo di ricorso e rigettarsi gli altri; considerato in via assolutamente preliminare che: 1.non risulta essere stata data comunicazione al difensore dei ricorrenti, avvocato Alfonso Licata, dell’avviso di fissazione dell’udienza;

2. da documentazione di Cancelleria risulta che, alla data del 25 novembre 2024, l’avvocato Licata “non [era] presente nel registro Reginde”, che la comunicazione alle parti a cura della Polizia Municipale di Ciampino non ha avuto esito, che Elvira Simoni è deceduta;

3. occorre mandare alla Cancelleria perché venga accertato, presso il Consiglio Nazionale Forense, se alla data del 16 luglio 2019 -data di deposito del ricorso- l’avvocato Alfonso Licata era iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti e perché si provveda alla comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza pubblica , alla quale la causa deve essere rinviata, ai ricorrenti Giorgio e Gabriella Simoni e agli eredi di Elvira Simoni a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme del codice di procedura civile; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria p