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Ordinanza — n. 5734/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal accepted by all parties, extinguishing the proceedings under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5734/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's withdrawal, which was subsequently accepted by all opposing parties. The original dispute involved condominium owners seeking restoration of a covered walkway after the building owner and the Ministry of Cultural Heritage had enclosed it. Since the withdrawal was formally accepted with special power of attorney, the Court ruled that no further judgment on the merits or costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal and the opposing parties accept this withdrawal, the proceedings are extinguished and no judgment on the merits or costs is required.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings special power of attorney condominium restoration CPC articles 390 391 no judgment on merits proprietà per piani

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 ultimo comma cpc) in quanto la rinuncia depositata il 24.1.2025 dalla Immobiliare Roma s.a.s.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1849/2019 R.G. proposto da : IMMOBILIARE ROMA DI GAETANO CICCARELLA C SAS, in persona del socio accomandatario Ciccarella Gaetano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI, 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE MARIA,rappresentata e difesa dagli avvocati MODESTINO ACONE e PAQUALE ACONE per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro PESAPANE EMILIO, SIBILIA CARLO, RENNA GIUSEPPE, CASARELLA CORRADO ANDREA, CAPUTO PASQUALE BERNARDINO e LA SALA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 10/B, presso lo studio dell’avvocato MARIA SSUNTA LAVIENSI, rappresentat i e difes i dall'avvocato ANTONIO CARLO LA SALA per procura a margine del controricorso, -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege, -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2945/2018depositata il 14.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con citazione del 2001, Pesapane Emilio, Sibilia Carlo, Renna Giuseppe, Casarella Corrado Andrea, Caputo Pasquale Bernardino e La Sala Giuseppina convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la Immobiliare Roma s.a.s. ed il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Gli attori, premettendo di essere proprietari e condomini di un fabbricato sito in Avellino, esponevano che la Immobiliare Roma s.a.s. aveva locato alcune porzioni immobiliari di detto fabbricato, delle quali era proprietaria, alla Soprintendenza Archeologica di Avellino, Salerno e Benevento.

Quest’ultima aveva trasformato alcuni locali al piano terreno in un volume chiuso, all’interno del quale erano stati realizzati un ingresso, una scala, un deposito e dei servizi igienici, con modificazione delle facciate dell’edificio e mutamento della destinazione d’uso di parti comuni del complesso immobiliare. Tanto premesso, gli attori domandavano l’accertamento dell’illegittimità delle predette opere, oltre alla condanna della locatrice e del conduttore al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la Immobiliare Roma s.a.s. eccependo il difetto assoluto di legittimazione passiva ed esponendo che, al momento dell’acquisto delle rispettive porzioni immobiliari dalla società Arco s.r.l., originaria proprietaria dell’intero complesso immobiliare, gli attori avevano rinunciato ai diritti sui beni in contestazione.

Si costituiva altresì il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva e concludendo per il rigetto della domanda. Con sentenza n. 3068/2011, previo espletamento di CTU, il Tribunale di Napoli rigettava le domande di parte attrice e dichiarava compensate le spese di lite. Pesapane Emilio, Sibilia Carlo, Renna Giuseppe, Casarella Corrado Andrea, Caputo Pasquale Bernardino e La Sala Giuseppina impugnavano la predetta sentenza, lamentando in particolare l’illegittimità della chiusura del porticato al piano terreno, di cui chiedevano nuovamente il ripristino.

Si costituivano in secondo grado la Immobiliare Roma s.a.s. ed il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2945/2018 del 30.5/14.6.2018, in accoglimento del gravame, condannava gli appellati in solido al ripristino del porticato mediante eliminazione degli infissi posti a chiusura dello stesso e compensava le spese di secondo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la Immobiliare Roma s.a.s., sulla scorta di sei motivi; Sibilia Carlo, Caputo Bernardino Pasquale, Pesapane Emilio, Renna Giuseppe, Casarella Corrado Andrea, e La Sala Giuseppina hanno resistito con controricorso, mentre il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha depositatosolo un atto di costituzione.

In data 24.1.2025 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; in data 6.2.2025 i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso con relativa procura specialeed altrettanto ha fatto il Ministero il 25.2.2025. Ritiene la Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento n. 1849/2019 RG ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c.. La condanna alle spese non va emessa (cfr. art. 391 ultimo comma cpc) in quanto la rinuncia depositata il 24.1.2025 dalla Immobiliare Roma s.a.s. é stata accettata dai controricorrenti muniti di procura speciale, ed anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che comunque non ha svolto difese, essendosi solo costituito ai fini della partecipazione ad un'eventuale discussione in udienza pubblica, senza proporre controricorso.

Esse pertanto saranno regolate dagli accordi raggiunti.

P.Q.M.

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