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Ordinanza Interlocutoria — n. 5730/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if absent party in special administrative proceedings can file new claims upon joining later.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5730/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address whether a party who remained absent in a special administrative proceeding regarding civic uses can file new claims after joining the proceedings. The appellants argued that the lower court incorrectly barred them from submitting defenses and new requests because they had not participated initially, citing the special nature of the administrative process. The court agreed that this procedural issue requires a full examination of the specific rules governing absent parties in such unique proceedings rather than a summary dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 31 comma 1 della legge 1766/1927; Art. 293 c.p.c.: The special nature of administrative proceedings regarding civic uses does not automatically preclude an absent party from filing new claims or defenses upon joining the case, requiring a specific determination of their procedural rights.

Parole chiave

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administrative proceedings civic uses absent party rights new claims filing procedural preclusion special administrative process remand for hearing prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 31 comma 1 della legge 1766/1927
Art. 293 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
a) il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art.293 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
c) il terzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
a) il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art.293 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 112 c.p
c) il terzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17341/2020 R.G. proposto da : MASSELLI MADDALENA, MASSELLI GIANDOMENICO BENEDETTO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato M. Athena Lorizio, in Roma,V ia Dora 1, che li rappresenta e difende insieme agli avvocato Michele Maiellaro e Roberto Renzi; -ricorrenti- contro COMUNE DI LESINA, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Pertosa; -ricorrenteincidentale- COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Emanuele Foschi, in Roma,Piazza dei Mirti 40, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Antonio Mascolo; -controricorrente- LESINA SRL, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato Giuseppina Stillitani, in Roma, Via Franco Sacchetti 125, rappresentata e difesa dall’avvocato Ascanio Amenduni; -controricorrente- LACMAR SRL, LESINA 2 AGRICOLA SRL, SIATI SRL; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2391/2020,depositata i l 18/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con la sentenza n. 2391/2020 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune di San Nicandro Garganico e gli appelli incidentali di Giandomenico Benedetto Masselli e Maddalena Masselli avverso la sentenza del Commissario agli usi civici per la Regione Puglia n. 1/2018. Il Commissario agli usi civici, in sede di riassunzione, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dal Comune di San Nicandro Garganico che nel 1919 aveva chiesto di accertare che, “abolita la feudalità” ai sensi del comb. disp. degli artt. 7 e 8 della legge 2 agosto 1806, le acque della laguna di Lesina, divenute pubbliche a norma della legge 20 dicembre 1914, dovevano essere restituite agli usi comuni della popolazione di San Nicandro e che, abolito conseguentemente il diritto di pesca, tutto il territorio compreso fra la località Spina Santa e il fiume Api faceva parte dell’agro e del demanio comunale di San Nicandro.

Nel giudizio davanti al Commissario erano intervenuti con atto del 18/9/2015 Maddalena Masselli e Giandomenico Benedetto Masselli, quali coeredi di Luigi Masselli, che era rimasto contumace nelle precedenti fasi del processo e che era deceduto nel luglio del 1993. Gli intervenienti hanno chiesto al Commissario di accertare e dichiarare “la natura non demaniale civica dei terreni in oggetto e precisamente dei terreni intestati catastalmente a nome degli intervenienti, ubicati in agro di Lesina, località Bosco Isola, contrada Lanzi, e per l’effetto dichiarare la natura privata esclusiva dei detti terreni” in capo agli intervenienti.

Il Commissario, senza pronunciarsi sull’ammissibilità dell’intervento, ha affermato che “tutti i diritti di proprietà eventualmente vantati (che nel caso di specie non risultano adeguatamente documentati) non possono inficiare o invalidare l’esistenza dei diritti civici accertati”. Ad avviso della Corte d’appello, l’intervento dei Masselli era sicuramente ammissibile, quali aventi causa di un soggetto già convenuto in giudizio e rimasto contumace, ma gli intervenuti erano subentrati al loro dante causa nella stessa posizione processuale, così che deve ritenersi nuova e inammissibile la domanda tardivamente formulata soltanto con l’atto di intervento del 2015, dopo che il loro dante causa non si era costituito nel giudizio e persino dopo che, esaurita l’attività istruttoria, la causa era già stata rinviata per le conclusioni.

La Corte d’appello ha poi rigettato l’appello incidentale del Comune di Lesina, ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dal Commissario.

2. Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione in via principale Maddalena Masselli e Giandomenico Benedetto Masselli. Resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale il Comune di Lesina. Resiste con distinti atti di controricorso, avverso il ricorso principale e avverso il ricorso incidentale, il Comune di San Nicandro Garganico. Resiste con controricorso la società Lesina s.r.l. Gli intimati Siati s.r.l., Lesina 2 società agricola s.r.l. e Lacmar s.r.l. non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali, dal ricorrente incidentale e dal controricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art.293 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’intervento dei germani Masselli è ammissibile, ha poi ritenuto che fosse loro preclusa la proposizione di qualsiasi domanda o richiesta, quando invece i ricorrenti non avevano svolto domande nuove, ma mere difese a sostegno della natura privata dei terreni in questione, in contrapposizione alla domanda principale svolta dal Comune circa la pretesa natura demaniale civica dei terreni;

b) il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2, 31, comma 1 della legge 1766/1927, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, in quanto l’art. 31 comma 1 della legge 1776/1927 dispone che “i Commissari nei loro procedimento sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però prima di provvedere dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze”; il processo commissariale è pertanto un processo speciale svincolato dalle norme procedurali ordinarie così che la parte contumace può costituirsi in ogni suo momento e fase, svolgendo tutte le difese senza incorrere in alcuna preclusione;

c) il terzo motivo fa valere “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.” per avere la Corte d’appello rigettato il loro reclamo d’appello senza esaminarne il contenuto, avendo erroneamente assunto che la domanda dei ricorrenti fosse nuova e inammissibile.

2. Il ricorso incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente confermato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio formulato dal Commissario e ha erroneamente compensato le spese del giudizio d’appello.

3. Il Collegio ritiene che la questione posta dal ricorso principale, ossia la possibilità per la parte che sia rimasta contumace in un processo che si è svolto in primo grado davanti al Commissario per gli usi civici di proporre una propria domanda costituendosi nel 2015 in sede di riassunzione di una causa che ha avuto inizio nel 1919 e in relazione alla quale era stato integrato il contraddittorio nei confronti del dante causa nel 1940 (v. pag. 8 del ricorso), sia questione di diritto della quale sia pertanto opportuna la trattazione in pubblica udienza. Si tratta infatti di stabilire quali siano le facoltà concesse alla parte contumace nel processo che si svolge davanti al Commissario, processo in relazione al quale il citato art. 31 della legge 1776/1927 dispone che i commissari “sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria”, disposizione dalla quale secondo i ricorrenti si ricaverebbe appunto la possibilità per la parte contumace che si costituisca nel processo di proporre domande nuove sino al momento della decisione della causa.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla p