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Ordinanza — n. 5724/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of motivation regarding legal distance calculations in neighbor dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Lecce Court of Appeal's judgment due to a lack of motivation regarding the calculation of legal distances between buildings. The appellants argued the lower court failed to explain its measurement methodology, while the respondent contended the initial expert report was sufficient. The court ruled that without a clear explanation of the calculation method, the decision was legally flawed and required remittal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A judgment is void if it omits the examination of a decisive fact or fails to provide a clear and understandable reasoning for its conviction, necessitating cassation and remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation legal distance calculation neighbor dispute cassation procedure remittal for new trial violazione delle distanze legali violazione della licenza edilizia superamento dell'altezza massima

Disposizioni normative citate

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Art. 132, n. 4 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
4 c.p.c., violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo della controversia, motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, ai sensi dell'art.
art. 873 c.c
art. 116 c.p
4 c.p.c., violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo della controversia, motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, ai sensi dell'art.
art. 905 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 5934/2011
per tutte Cass., n. 5934/2011).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38709/2019 R.G. proposto da : CHILLA ADDOLORATA, AMATO CARLO, AMATO MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO PEZZULLA, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO SCALINI e ROSARIA ROMANO -ricorrenti- contro CHILLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato DAMIANI ERNESTO STICCHI che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 465/2019,depositata il 15/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Fernando Amato e Addolorata Chilla hanno proposto un'azione di manutenzione del possesso in relazione a un fabbricato di loro proprietà, lamentando la realizzazione da parte del proprietario del fondo confinante, Salvatore Chilla, di una sopraelevazione a meno di tre metri di distanza dalla loro abitazione ( e quindi in violazione delle prescrizioni d e ll'art. 873 c.c. e d e l vigente strumento urbanistico), e di una nuova veduta diretta in violazione dell'art.905 c.c., in quanto posta a distanza inferiore a un metro e mezzo.

Conclusa la fase interdittale con l a pronuncia di una ordinanza di arretramento, parzialmente modificata in sede di reclamo, all'esito del giudizio di cognizione sul c.d. merito possessorio il Tribunale di Lecce - con la sentenza n. 2896/2015 - ha condannato Salvatore Chilla ad arretrare la sua costruzione, realizzata in ampliamento al piano secondo, sino a metri tre dagli immobili sub D ed E di parte ricorrente, ad esclusione della parte di terrazza ad ovest in adiacenza all'immobile sub E, così come descritti nella consulenza tecnica d'ufficio; ha inoltre condannato il convenuto a innalzare il parapetto della terrazza ad est del secondo piano a un'altezza di metri uno e sessanta dal piano di calpestio; ha condannato ancora il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 15.000 a titolo di risarcimento del danno.

2. La sentenza è stata impugnata dal convenuto Salvatore Chilla e la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 465/2019, ha accolto il gravame: ha revocato la condanna all'arretramento della costruzione in ampliamento al secondo piano (ad esclusione della terrazza ad ovest) e ha ridotto il risarcimento del danno a euro 1.000,00.

3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Addolorata Chilla, in proprio e quale erede di Fernando Amato, nonché Carlo Amato e Maria Assunta Amato quali eredi di Ferdinando Amato. Resiste con controricorso Salvatore Chilla. Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza ai sensi dell'art.132, n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo della controversia, motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”:a dire dei ricorrenti, la Corte d'appello è incorsa nel vizio di motivazione apparente, perplessa e incomprensibile quando alla pag. 3 della sentenza impugnata ha affermato che “il consulente tecnico d'ufficio nella prima relazione peritale ebbe ad accertare che parte della nuova costruzione realizzata dall'appellante si trova a distanza di poco inferiore a quella legale di tre metri; tale limitata violazione (vedi planimetria, allegato 2 alla relazione del consulente tecnico d'ufficio) secondo l’ausiliare si era verificata con riguardo al distacco tra sopraelevazione e parte del preesistente torrino degli appellati, mentre il resto della sopraelevazione (primo piano) era stata realizzata interamente in aderenza; tale affermazione venne tuttavia corretta nella relazione peritale integrativa nella quale l’ausiliare ebbe ad accertare che la distanza minima tra nuova costruzione dell'appellante e torrino degli appellati era pari a metri 3,11, dunque superiore a quella minima legale; la sentenza gravata, che di tale correzione e diversa conclusione dell’ausiliario tecnico non ha tenuto in nessun conto, non può che essere riformata sul punto”.

Sostengono i ricorrenti che tale capo della sentenza è totalmente errato e assolutamente incomprensibile. Il motivo è fondato sotto il profilo della motivazione apparente (sulla cui nozione si veda per tutte la l’ordinanzadelle sezioni unite di questa Corte n. 2767/2023), in quanto la motivazione adottata dalla Corte d’appello non rende assolutamente percepibile il fondamento della decisione. Come si legge alla pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte d’appello ha accolto il primo motivo di gravame, con il quale Salvatore Chilla si doleva della condanna all’arretramento della sua costruzione realizzata in ampliamento al piano secondo sino a metri tre, facendo riferimento a una “relazione peritale integrativa” nella quale l’ausiliare “ebbe ad accertare che la distanza minima tra nuova costruzione dell’appellante e torrino degli appellati era pari a metri 3,11”.

Tale argomentazione è obiettivamente inidonea a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, posto che non vengono neppure indicati il metodo di calcolo utilizzato per la misurazione delle distanze tra le costruzioni e le ragioni che hanno portato al differente risultato nella misurazione rispetto alla prima relazione del consulente tecnico che aveva invece riscontrato una distanza inferiore a quella legale. Si rende pertanto necessario un nuovo esame per porre rimedio alla lacuna motivazionale sopra evidenziata.

2) L’accoglimento del primo motivo comporta logicamente l’assorbimento dei restanti motivi che denunciano, rispettivamente:

a) il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c., in quanto, anche se si ritenesse assolto l'obbligo di motivazione, il capo della statuizione impugnato dovrebbe comunque essere cassato perché il metodo di calcolo della distanza adottato è palesemente contra legem;

b) il terzo motivo omessa pronuncia sul danno conseguente alla non conformità della sopraelevazione di Chilla Salvatore alle norme sulle costruzioni architettoniche, uso dei materiali e valori cromatici prescritti dall'art. 6 delle norme tecniche di attuazione del Comune; la Corte d'appello ha parametrato la tutela risarcitoria in favore dei ricorrenti facendo riferimento al solo esercizio lecito dell'inspectio e della prospectio rispetto a quanto previsto dall'art. 905 c.c., obliterando così un fatto decisivo, acclarato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio, ossia che gli interventi edilizi nel centro storico, alla stregua della postilla aggiunta al richiamato art. 6, per essere ammissibili devono “avere caratteristiche architettoniche tali da uniformarsi a quelle dell'ambiente con l'uso di materiali locali e valori cromatici tradizionali”. c) è poi contrassegnata con il n. 4 l’osservazione secondo cui il capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione nella misura di due terzi delle spese “meriti di essere cassato nell’auspicata ipotesi di riforma della sentenza”.

II. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, dovrà porre in essere un nuovo esame della questione del rispetto delle distanze legali che tenga conto della giurisprudenza di questa Corte sulle modalità di calcolo delle distanze e, in particolare, dell’orientamento secondo il quale, al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali, occorre assumere come punto di riferimento “la lineaesterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso” (cfr. per tutte Cass., n. 5934/2011).

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte