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Ordinanza — n. 5635/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's fee claim by correcting procedural rules and permitting post-judgment liquidation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5635/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court ruling that dismissed a lawyer's fee claim filed after the eviction validation procedure concluded. The lawyer argued that an independent judgment was necessary because the initial request for fee liquidation was rejected for late filing, while the opposing party contended that no separate proceeding could be opened once the main case ended. The Court ruled that the correct legal framework allows for a distinct liquidation process and explicitly permits judges to rule on fee claims even after the substantive proceedings are finalized.

Regesto Legislator

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Art. 14, 15 d.lgs. n. 150/2011; Art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: In claims for professional fees under state-funded legal aid, the specific liquidation procedure applies rather than the general one, and the deadline for filing a liquidation request does not expire after the main judgment is pronounced.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compenso avvocato ritardo istanza liquidazione patrocinio gratuito procedimento cognitivo art. 15 d.lgs. 150/2011 art. 83 DPR 115/2002 indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
Art. 28 l.n. 794/1942
Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Preliminarmente,deve chiarirsi che il ricorso per cassazione è nel caso in esame ammissibile perché il procedimento si è svolto nelle forme di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011per effetto del disposto mutamento del rito (come si legge ne ll’ ordinanza impugnata a pag.
Art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
D’altra parte deve ribadirsi che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R.
articolo 702 bis c.p
L’ a vvocato Arnaldo del V ecchio , con ricorso proposto davanti al Tribunale di Roma ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c.
articolo 36 della costituzione
numero 115 del 2002 nonché dell’articolo 36 della costituzione degli articoli 1709 2233 codice civile, dell’articolo 28 della legge numero 794 1942, dell’articolo 13 della legge numero 247 del 2012 Ric.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020
Sez. 6-2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021
Sez. 2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019
Sez. 2, Ordinanza n. 32743 del 24/11/2023
Sez. 2, Ordinanza n. 7557 del 2023
32743 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7557 del 2023;Sez.
Sez. 2, Ordinanza n. 7550 del 2023
7557 del 2023;Sez. 2, Ordinanza n. 7550 del 2023).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36928/2019 R.G. proposto da: DEL VECCHIO ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIALE G. MAZZINI, n. 73, presso il su o studio rappresenta to e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 12350/2017 depositata il 11/06/2019; Ric. 2019n. 36928sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. L’ a vvocato Arnaldo del V ecchio , con ricorso proposto davanti al Tribunale di Roma ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. , domandavala condanna del M inistero della giustizia al pagamento in suo favore del compenso professionale dovuto per aver difesoin una procedura per convalida di sfratto una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente esponeva che,definito il procedimento con ordinanza di convalida, si era visto respingere l’istanza di liquidazione per averla depositata dopo la conclusione del procedimento.

L’avvocato aveva precisato che con il ricorso ex art. 702 bis cpc non aveva inte so proporre opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione, ma un autonomo giudizio di cognizione al fine di conseguire la liquidazione del compenso professionale che gli era stata negata in ragione dell’attività difensiva svolta in favore della parteammessa al beneficio.

2. Il Tribunale adito, alla luce di quanto precisato d alla parte istante e ritene ndo che il ricorso dovesse essere inteso come proposto ai sensi dell’articolo 28 della l.n. 794 1942 , dispo neva il mutamento del rito e applicava la procedura di cui all ’articolo 14 del d. lgs. n.150 del 2011e ne dichiarava l’inammissibilità. Secondo il Tribunale non si poteva ammettere l’instaurazione di un giudizio autonomo dopo che l’istanza di liquidazione era stata rigettata dal giudice che aveva proceduto al giudizio in cui il difensore aveva svolto la sua opera perché altrimenti si poneva in discussione tale provvedimento senza che sullo stesso vi fosse Ric. 2019n. 36928sez.

S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 stata opposizione.Viceversa, il giudice , anche dopo aver definito il procedimento in cui il difensore della parte ammessa patrocinio ha prestatola sua opera, non perde il potere di decidere sull’istanza di liquidazione e ciò anche nell’ipotesi in cui sia stato il difensore a depositare l’istanza. Pertanto, era onere della parte proporre opposizione ai sensi dell’articolo 170 d.P.R. n.115 del 2002 avverso il decreto. Sulla base di tali argomentazioni l’istanza di liquidazione compensi era stata rigettata in quanto proposta dopo la definizione del procedimento,non potendosi ammettere l’instaurazione di un autonomo giudizio per conseguire la liquidazione di tale compenso quando il termine perentorio per proporre opposizione era ormai decorso e il provvedimento di rigetto dell’istanza aveva acquisito carattere di definitività.

3. L’avvocato Del Vecchio ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza sulla base di tre motivi contrastati dalMinistero della Giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo 101, comma due, c.p.c. per avere l’ordinanza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso senza aver preventivamente stimolato il contraddittoriosulla relativa motivazione rilevata d’ufficio. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 82, 83, 130 131, comma quattro, lettera a, del d.p.r. numero 115 del 2002 nonché dell’articolo 36 della costituzione degli articoli 1709 2233 codice civile, dell’articolo 28 della legge numero 794 1942, dell’articolo 13 della legge numero 247 del 2012 Ric. 2019n. 36928sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 per avere l’ordinanza impugnata negato il diritto al compenso all’avvocato della parte ammessa patrocinio a spese dello Stato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed errata applicazione dell’articolo 83, comma tre bis del d.P.R. n. 115 del 2002 per aver disatteso i principi del giusto processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondatie il loro accoglimento determinalogicamente l’assorbimento del primo . Preliminarmente,deve chiarirsi che il ricorso per cassazione è nel caso in esame ammissibile perché il procedimento si è svolto nelle forme di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011per effetto del disposto mutamento del rito (come si legge ne ll’ ordinanza impugnata a pag.

2) e dunque, per il principio dell’apparenza, l’ordinanza conclusiva di siffatto procedimento non è appellabile, ma impugnabile conricorso straordinario per cassazione , come prescrive testualmente l’ultimo comma del citato art.

14. La decisione adottata all'esito di un giudizio che si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegionon è appellabile, ma ricorribile per cassazione (vedi Sez. 6- 2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020, Rv. 657888 -01). Peraltro, anche in base al principio dell’apparenza al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa, come nella Ric. 2019n. 36928sez.

S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 specie,sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui (vedi Sez. 6- 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021, Rv. 662297 - 01) . Ciò premesso, i due motivi sono, come si diceva, fondati perché il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda dell’avv.to Del Vecchio come domanda proposta ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, mentre in caso di richiesta di liquidazione di compensi derivanti dal patrocinio deve applicarsi il combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

Infatti,nel caso in cui il difensore agisce non già nei confronti del proprio cliente, e cioè del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma nei confronti di quest'ultimo, facendo valere quindi un'obbligazione derivante non già da un rapporto contrattuale ma dalla stessa legge che dispone che il compenso prestato a favore di soggetti per i quali ricorrano le condizioni di legge sia a carico dello Statonon è applicabile l’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 bensì il successivo art.

15. Correttamente, quindi, la causa era stata introdotta a mente degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., mentre risulta erronea la decisione dimutamento del rito. D’altra parte deve ribadirsi che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la Ric. 2019n. 36928sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Sez. 2- , Sentenza n. 22448 del 09/09/2019, Rv. 655237 –01; nello stesso senso, v. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32743 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7557 del 2023;Sez. 2, Ordinanza n. 7550 del 2023).

5. In conclusione, accoltoil secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo, l’ordinanzaimpugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma che , in diversa composizione, provvederànelle forme del rito sommario di cognizione, decidendo all’esitoanche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche i