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Ordinanza — n. 5525/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where architectural decorum ground remains valid despite other cited errors being waived.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5525/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs and a co-owner against a second-instance judgment ordering the restoration of a property. The lower court found that construction works violated architectural decorum and distance regulations, leading to a restoration order and cost allocation. The court ruled that since the appeal did not challenge the architectural decorum finding, other grievances regarding distances were inadmissible due to a lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, failure to challenge one ground renders challenges to others inadmissible due to the finality of the unchallenged grounds.

Parole chiave

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admissibility of appeals multiple grounds of judgment architectural decorum lack of interest cost allocation rules modificazione architettonica diritto alla riparazione dell'opera spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Con la prima censura , i ricorrent i denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. , ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Attraverso la quarta lagnanza, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
9 e 10 della sentenza) e quindi nel rispetto della previsione dell’art. 92 cpc.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
art. 342 c.p
Con la prima censura , i ricorrent i denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.
art. 329 c.p
L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c.
art. 1102 c.c
Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., in tema di distanze del condominioe di contemperamento degli interessi dei partecipanti alla comunione, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024
SSUU n. 10012/2021
SSUU n. 10012/2021 in motivazione; v.
cass. 11493/2018
Sez. 6, n. 13356 del 18 maggio 2021
Sez. 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021
Sez. 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14163/2019 R.G. proposto da: PIGOZZI SANTINA,PIGOZZI MARIA CLARA E DE FRANCISCI PAOLO elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIBULLO N 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO ACQUA BARRALIS -ricorrenti- contro CONDOMINIO NEVALLE, CANALE ROBERTO, rappresentatie difesi dall'avvocato GIOVANNI PIETRO SANNA -controricorrenti- nonché contro ORNAGO CARRERA ELISA, ZEN MARIA, CANALE ROBERTO, CARRERA DINO, TARAMASCO GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1932/2018 depositata il 20/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Condominio Nevalle di Toirano nonché i condomini Roberto Canale, Dino Carrera, Elisa Ornago Carrera, Giuseppe Taramasco e Maria Zenimpugnarono, avanti la Corte d’appello di Genova, la sentenza del Tribunale di Savona che aveva rigettato le loro domande, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità e la riduzione in pristino in relazione ad alcuni interventi edilizi compiuti dai condomini Paolo De Francisci ed Angela Pisu.

Con sentenza n. 1932, depositata il 20 dicembre 2018, il giudice di secondo grado accolse il gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, condannò la Pisu alla rimessione in pristino della sua unità immobiliare ed al risarcimento dei danni e compensòle spese fra gli appellanti ed il De Francisci, riconosciuto privodi legittimazione passiva. La Corte d’appelloosservò che la CTU disposta in secondo grado era giunta a conclusioni omogenee rispetto a quelle del primo grado, sia con riguardo all’aumento volumetrico, sia con riguardo all’innalzamento di circa 30 cm. del solaio fra i piani terreno e primo, alla modifica della scala esterna ed alla violazione delle distanze: tali opere avrebbero comportato la creazione di una nuova costruzione, sottoposta come tale alla disciplina delle distanze.

Inoltre, le predette opere avrebbero alterato il decoro architettonico dell’edificio, differenziandone l’andamento (curvo invece che retto) e l’altezza della scala di accesso al primo piano rispetto a quelle delle contigue due unità immobiliari, alterazione “tanto più evidente tenuto conto che si tratta di porzioni esterne di villette a schiera affiancate e che erano sorte con identiche caratteristiche in tali accessori e nell’altezza del primo piano” (pag. 9 sentenza impugnata). Santina Pigozzi e Maria Clara Pigozzi, quali eredi di Angela Pisu(deceduta nelle more del giudizio di appello), nonché Paolo De Franciscihanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motiv i , contrastati con controricorso dal Condominio Nevalle e dal condomino Roberto Canale , mentre sono rimasti intimatigli altri condomini originari attori .

In prossimità dell’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima censura , i ricorrent i denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere l a Corte d’appello erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, che non aveva indicato in alcun modo le parti della decisione appellata, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e tanto meno le circostanze da cui sarebbero derivati i vizi della pronunzia di primo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Giova ricordare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente assuma la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. ord. n. 20132/2020;

Sez. L, n. 3612 del 4 febbraio 2022 ; Sez. 1, n. 29495 del 13 dicembre 2020). Occorre al riguardo rammentare che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché il ricorrente è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata ( v Cass.. 20132/2020 cit.;

Sez. 3, n. 21346 del 30 luglio 2024). A tanto non hanno adempiuto i ricorrenti, che hanno mancato di riportare i pretesi motivi generici proposti nel gravame avversario. In ogni caso – e il rilievo tronca ogni ulteriore discussione sull’argomento - la Corte d’appello ha individuato le censure, applicando correttamente il principio secondo cui l’art. 342 c.p.c. va interpretatonel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Sez.

U., n. 27199 del 16 novembre 2017).

2. Col secondo mezzo, le Pigozzi ed il De Francisci denunziano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la mancata statuizione della sentenza impugnata in ordine all’acquiescenza parziale degli appellanti circa alcuni capi della decisione di primo grado, come la presunta lesione della statica condominiale o i profili di decoro estetico. Il motivo è inammissibile. L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare (Sez. 2, n. 3934 del 29 febbraio 2016).

Nella presente ipotesi va esclusa qualsivoglia acquiescenza, giacché la sentenza del primo giudice era stata grava ta dagli originari attori nella sua totalità, ricomprendendosi dunque anche il profilo della violazione delle innovazioni ex art. 1120 cc che riguardan o, appunto, anche il decoro architettonico (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata ove è richiamato l’atto di appello anche sul rigetto della domanda articolata ex art. 1120 cc e pag. 2 ove sono riportate le conclusioni degli appellanti con riferimento alle innovazioni vietate ex art. 1120 cc).

3. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., in tema di distanze del condominioe di contemperamento degli interessi dei partecipanti alla comunione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado – si osserva - avrebbero erroneamente accordato agli appellantila tutela in tema di distanze legali, senza verificarne l’esigibilità in relazione alla concreta situazione dei luoghi ed al contemperamento degli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.

4. Attraverso la quarta lagnanza, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 4 della legge regionale Liguria n. 24/2001. Sostengono che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, nonostante un espresso richiamo da parte del CTU, della normativa regionale, la quale avrebbe consentito la deroga alle norme urbanistiche. I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Come costantemente affermato da questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(cfr. tra le tante, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024;

SSUU n. 10012/2021 in motivazione; v. anche cass.11493/2018). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fondato l’ordine di riduzione in pristino sulla scorta di una pluralità di rationes decidendi, fra le quali l’accertata alterazione del decoro architettonico(cfr. pag. 9 sentenza impugnata) e, come si è visto nell’esame del secondo motivo di ricorso, il decoro architettonico era stato stato comunque interessato dall’atto di appello. Pertanto , si rivelano inammissibili le censure sulle distanze, posto che la violazione del decoro architettonico accertata dalla Corte di merito non è stata fondatamente attinta dal ricorso.

5. Col quinto rilievo, si assume la violazionee falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.., ex art. 360 n. 3 c.p.c. , giacché la sentenza impugnata avrebbe ingiustificatamente compensato le spese di lite rispetto al De Francisci, vittorioso in entrambi i gradi di giudizio, ma condannato alla restituzione delle spese di primo gradoin virtù della compensazione. Il motivo è infondato. L’individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna allespese, deve essere operata in considerazione dell'esitofinale della controversia sulla base di una valutazioneglobale ed unitaria, senza che possa rilevare l'esito di una particolare fase del processo (Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18 maggio 2021;

Sez. 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021). Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta a tali principi, perché la Pisu è stata condannata al pagamento delle spese in applicazione della regola della soccombenza (rapportata all’esito globale della lite), mentre la compensazione nei rapporti col De Francisci è stata giustificata da gravi ragioni espressamente indicate (a pagg. 9 e 10 della sentenza) e quindi nel rispetto della previsione dell’art. 92 cpc. Al rigetto del ricorso consegue inevitabilmente la condanna solidale de i ricorrentialla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna in solido Santina Pigozzi e Maria Clara Pigozzi nonché Paolo De Francisci al pagamento delle spese processuali liquidate in € 200,00 per esborsi ed in €. 4.000 ( quattromila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che iricorren ti sono tenut i a versare un ulterio