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Ordinanza — n. 5474/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity in legal grounds and failure to cite violated norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5474/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mariella Reinaudo against the Second Instance Court's decision regarding inheritance acceptance. The appellant argued violations of civil code articles and EU principles but failed to meet the statutory requirement of specific legal grounds. The court ruled that the appeal was inadmissible because the cited violations lacked the necessary specificity and did not reference the exact legal norms as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for violation of law lack specificity and fail to cite the specific legal norms violated.

Parole chiave

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lack of specificity admissibility of appeal violation of law cited norms requirement civil procedure law successione del defunto assunzione di beni legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2673 c.c., in relazione all’art. 360 n.
Art. 111 Cost.
La richiesta non può trovare accoglimento, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che pende in sede di legittimità da oltre cinque anni.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
art. 111 Cost
La richiesta non può trovare accoglimento, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che pende in sede di legittimità da oltre cinque anni.
art. 2650 comma 1 c.c
Solo quest’ultima risulta, infatti, necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull’immobile, ai sensi dell’art. 2650 comma 1 c.c.
art. 475 c.c
L’odierna appellante non ha, invece, provveduto, ai sensi dell’art. 475 c.c., ad accettare espressamente l’eredità avente ad oggetto l’immobile pignorato.
art. 100 c.p
Con la seconda censura, rubricata “Difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
art. 474 c.c
Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.c., dell’art.
art. 24 Cost
per non aver rilevato che l’azione non dovesse essere intrapresa perché v’era la possibilità alternativa di convocare avanti al notaio ex art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. L., n. 1757 del 29 gennaio 2016
Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24244/2019 R.G. proposto da: RIENAUDO MARIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI rappresentatae difesa dall'avvocato CARLO ZAULI -ricorrente- contro ROSSI SILVANA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO rappresentatae difesa dagli avvocati MICHELA TORRI eMARINA CUCCHIARINI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1230/2019 depositata il 19/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA La creditrice Silvana Rossi convenne in giudizio innanzi al T ribunale di Torino Mariella Reinaudo, figlia dei suoi debitori, chiedendo di accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità dei predetti da parte della convenuta, al fine di poter proseguire nei confronti stessa, attraverso la continuità delle trascrizioni, l’esecuzione immobiliare su un cespite già di proprietà degli originari debitori. Il Tribunale accolse la domanda di accertamento, disattendendo la tesi difensiva della convenuta secondo cui sarebbe bastata la trascrizione della denunzia di successione.

Con sentenza n. 1230 del 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione della Reinaudo, confermando la decisione di primo grado. Secondo la Corte distrettuale, la denuncia di successione, effettuata dall’appellante, non configura un atto di accettazione espressa o tacita dell’eredità, la quale sola sarebbe stata necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull’immobile, ai sensi dell’art. 2650 comma 1° c.c. e 2648 c.c. E, poichè la convenuta-appellante non aveva provveduto, ai sensi dell’art.475 c.c., ad accettare espressamente l’eredità dei genitori, mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, l’accertamento giudiziale sarebbe stato l’unico modo per proseguire nella procedura esecutiva promossa dalla creditrice Rossi.

Mariella Reinaudo ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di undici motivi. Resiste la Rossi con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Va preliminarmente esaminata l’istanza del difensore della ricorrente, che ne dichiara l’avvenuto decesso e formula richiesta di rinvio. La richiesta non può trovare accoglimento, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che pende in sede di legittimità da oltre cinque anni. Solo per completezza, va ricordato che n el giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile neppure l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di taleparte l'ingresso nel processo (Sez.

L., n. 1757 del 29 gennaio 2016). 1.1. Passando all’esame delle censure, con la prima doglianza, rubricata“Error in procedendo (art.

3) et in iudicando (n.

4) per violazione degli artt. 112 e 167 nonché 342 e ss. c.p.c. nonché 24 e III Cost. e 6/13 convenzione di Roma e n. 47 Carta di Nizza in relazione ex permultis agli artt. 2648 e 2650 c.c.”, la ricorrente assume di aver adempiuto a tutte le formalità, prescrizioni e disposizioni del caso. I documenti prodotti avrebbero dimostrato la iattanza dell’azione avversaria. Il motivo è inammissibileperché non coglie la ratio decidendi ( sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi cfr. tra le tante, cass. 9450/2024; 1341/2024; 19989/2017).

La sentenza impugnata ha ricordato che “L’apertura della successione non comporta l’automatico trasferimento dell’eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari poiché l’acquisto dell’eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà che si perfeziona mediante l’accettazione….Stante la diversa natura degli atti sopra esaminati, diverse sono, altresì, le conseguenze giuridiche che discendono rispettivamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell’accettazione dell’eredità.

Solo quest’ultima risulta, infatti, necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull’immobile, ai sensi dell’art. 2650 comma 1 c.c. e 2648 comma 3 c.c.…..La signora Reinaudo Mariella ha correttamente denunciato la successione dei suoi genitori e l’ha successivamente trascritta al fine di evitare sanzioni fiscali. L’odierna appellante non ha, invece, provveduto, ai sensi dell’art. 475 c.c., ad accettare espressamente l’eredità avente ad oggetto l’immobile pignorato. Non emerge dagli atti prodotti in causa, infatti, che la signora Reinaudo Mariella abbia accettato l’eredità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

La doglianza, dunque, non coglie dunque la ratio della decisione della Corte d’appello, fondata sulla distinzione fra denuncia di successione ed accettazione dell’eredità conformemente al principio, secondo cui a i fini dell'accettazionetacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come ladenuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione.

Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità(Sez. 2, n. 4843 del 19 febbraio 2019).

2. Con la seconda censura, rubricata “Difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. che vale vuoi come error in procedendo vuoi come error in iudicando”, la Reinaudo deduce che controparte non avrebbe avuto interesse ad agire, giacché, a fronte dell’intervento dell’autorità giudiziaria, esisteva già la “degiurisdizionalizzazione”. Il motivo è inammissibile come il precedente. Anche in tal caso, il mezzo d’impugnazione non si confronta con la sentenza della Corte d’appello, secondo cui “in assenza del compimento di tali atti, richiesti dalla legge, da parte della signora Reinaudo Mariella, l’accertamento giudiziale rappresenta l’unico mezzo che avrebbe consentito alla signora Rossi di accertare l’accettazione dell’eredità e, di conseguenza, di ricostruire la continuità delle trascrizioni sull’immobile pignorato”.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.c., dell’art. 5 L. Mediazione e dell’art. 91-92 c.p.c.”. Si afferma che la materia, pur avendo natura innegabilmente successoria, non era stata sottoposta alla mediazione preliminare obbligatoria. Il motivo è infondato. In tema dimediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 - bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento dimediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre lamediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento dellamediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019).

4. La quarta lagnanza è volta a denunciare “Nullità della sentenza (n.

4) per non aver rilevato che l’azione non dovesse essere intrapresa perché v’era la possibilità alternativa di convocare avanti al notaio ex art. 24 Cost. interpretato secondo le direttive europee in tema di degiurisdizionalizzazione”. Si osserva che la controparte avrebbe scelto la via giudiziaria, ignorando la teoria del “minimo mezzo”, oltre tutto previsto dalle direttive e dalla normativa circa la degiurisdizionalizzazione.

5. La quinta censura richiama la “Violazione di legge (n.

3) per non aver rilevato che l’azione non dovesse essere intrapresa perché v’era la possibilità alternativa di convocare avanti al notaio ex art. 24 Cost. interpretato secondo le direttive europee in tema di degiurisdizionalizzazione”. La Corte d’appello non avrebbe rilevato la possibilità di attivare un’ipotesi alternativa, in armonia con la direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

6. Il sesto rilievo è rubricato “Nullità della sentenza (art.

3) per non aver ritenuto che l’azione non fosse necessaria potendo dar corso giudice dell’espropriazione e perito”. Sarebbe mancata la motivazione della Corte territoriale sul punto circa la risoluzione alternativa della controversia.

7. Attraverso il settimo rilievo, la Reinaudo denuncia la “Violazione di legge (n.

4) per non aver ritenuto che l’azione non fosse necessaria potendo dar corso giudice dell’espropriazione e perito”. La questione, rimasta senza risposta, avrebbe dovuto essere dipanata mediante una razionale interpretazione circa la continuità delle trascrizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente prospetta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2673 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Ella sarebbe stata carente di titolarità rispetto all’azione intrapresa, posto che l’azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della Conservatoria.

9. Il nono mezzo d’impugnazione si fonda sulla “Nullità (n.

4) della sentenza per non aver motivato sulla degiurisdizionalizzazione e mancata compensazione”. La Corte territoriale non avrebbe motivato, laddove la ricorrente avrebbe dovuto prevalere in ragione dell’orientamento UE.

10. Il decimo motivo è volto a rimarcare la “Violazione di legge (n.

3) per la condanna alle spese e mancata compensazione”. La sentenza impugnata avrebbe dovuto compensare le spese, giacché erano state disapplicate le direttive europee in tema di degiurisdizionalizzazione. 11 L’undicesima ed ultima doglianza , infine, si fonda sulla “ Nullità (n.

4) o violazione di legge (n.

3) per aver escluso Reinaudo Mariella dal patrocinio a spese dello Stato”.La tesi adottata dalla Corte distrettuale sarebbe stata priva di logica, giacché ella avrebbe fatto valere principi UE, che avevano la primazia. I predetti motivi, dal quarto all’undicesimo, sono tutti inammissibili. Il quarto, il sesto, il nono e l’undicesimo difettano di specificità e sollevano un tema nuovo, quello della “degiurisdizionalizzazione”, eccepito per la prima volta nel giudizio di legittimità. Le residue doglianze –la quinta, la settima, l’ottava e la decima – prospettano una violazione di legge, ma in modo privo di specificità.

Infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez.

U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). Quanto al motivo sulle spese (il decimo) è il caso di aggiungere che correttamente è stata applicata la regola della soccombenza. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrenteè tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €. 200,00 per esborsi ed in € . 4.000,00 ( quattromila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo