Condominium appeal dismissed as parties reached a settlement agreement ending the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the dispute due to a negotiated settlement reached by the condominium and Intesa San Paolo. Although the appellate court had previously nullified certain condominium resolutions, the parties agreed to resolve the matter with full compensation of litigation costs. Consequently, the court ruled that the contested judgment lost its effect and no further proceedings or unified contribution payments were required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 382, 383, 384 cod. proc. civ.: A negotiated settlement between parties terminates the subject matter of the dispute, causing the contested judgment to lose its effect and precluding the application of provisions regarding dismissal or inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23606/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO DI GENOVA VIA CANTORE 8 G/H, elettivamente domiciliato in ROMA,VIALE BRUNO BUOZZI N 68, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FRANCESCO (PLTFNC68T23H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO ANDREA (CRRNDR69H11D969E); -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Battista Balbi e Roberto Malizia elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - nonché contro CITY PNEUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 183/2021 depositata il 15/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 183 del 15.2.2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, ha accolto la domanda proposta da Intesa San Paolo s.p.a. di nullità delle delibere condominiali del 26.6.2014 e del 19.12.2014 adottate dal Condominio “Torre Cantore”, Via Cantore 8G e 8H di Genova; - il Condominio “Torre Cantore” ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di quattro motivi; - Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, al quale il Condominio “Torre Cantore” ha resistito con controricorso; - City Pneus s.r.l.
è rima sto intimato; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative e, con istanza congiunta, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un’intesa transattiva, con compensazione integrale delle spese di lite. Ritenuto che: - deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché l’accordo negoziale fra le parti determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass., Sez.
Un., n. 8980/2018, Cass. n . 10483/2023), non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.; - le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate, come, del resto, richiesto dalle parti nell’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere; - per effetto dell'accordo transattivo, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (Cass., Sez.
Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così decis