Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Nigro siblings and their father, Raffaele, regarding the validity of a civil judgment previously rendered by the Court of Appeal in Catanzaro. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, thereby extinguishing the litigation and ordering the appellant to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3629/2022 R.G. proposto da : NIGRO FILOMENA, DELLA MONICA ADELAIDE, elettivamente domiciliate in CIRO' M.NA Via Vittorio Emanuele nà14, presso lo studio dell’avvocato ALBOCCINO LUIGI ANTONIO (LBCLNT68H21C726I) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro NIGRO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in CIRO' MARINA VIA Togliatti 87, presso lo studio dell’avvocato PAPARO PAOLA (PPRPLA71L42F205V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.929/2021 depositata il 25/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge