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Ordinanza — n. 5194/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing false claim against photocopy without prior original denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5194/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appellant's appeal regarding a false document claim filed against a photocopy of a private writing. The appellant argued that the lower court erred by accepting the claim without first disavowing the photocopy's conformity to the original. The court ruled that such a procedural step is unnecessary when the photocopy's evidentiary value is already challenged by a forensic analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 966 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A false document claim may be filed directly against a photocopy of a private writing without prior disavowal of its conformity to the original, as the forensic examination of the copy suffices to challenge its probative force.

Parole chiave

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false document claim photocopy evidentiary value private writing authenticity forensic handwriting analysis procedural admissibility documenti mancanti inchiesta per falsità atti esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Art. 966 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio dell’11 luglio 2024, depositata il 12 luglio 2024, accettata il 12 luglio 2024, comunicata il 12 luglio 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis c.p
4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio dell’11 luglio 2024, depositata il 12 luglio 2024, accettata il 12 luglio 2024, comunicata il 12 luglio 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
art. 2702 c.c
221, 223 e 225 c.p.c., in riferimento all’art. 2702 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 10/06/1996
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3423/2024) proposto da: GIORDANO Antonio (C.F.: GRD NTN 74E26 L448N), quale titolare dell’omonima impresa individuale (P.IVA: 01001790862), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. (vigente ratione temporis) depositata il 12 settembre 2024, dall’Avv. Silvestro Piero Plumari, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro SILOP S.r.l. (P.IVA: 00635430861), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Francesco Impellizzeri, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 55, presso lo studio dell’Avv. Angela Maenza; -controricorrente - R.G.N. 3423/24 C.C.18/02/2025 Appalto – Quietanza liberatoria – Querela di falso – Fotocopia avversola sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 292/2023, pubblicata il 14 agosto 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistal’opposizione tempestivamente spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA 1.–Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2012, Giordano Antonio, quale titolare dell’omonima impresa individuale, conveniva, davanti al Tribunale di Enna, la Silop S.r.l., chiedendo che fosse accertato l’inadempimento della convenuta committente all’obbligazione di pagamento del saldo dell’appalto concluso tra le parti l’8 gennaio 2011, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fabbricato sito in Troina, via Bellini n. 3, come eseguiti, e – per l’effetto – che la società evocata in causa fosse condannata al pagamento della somma di euro 28.300,00, oltre interessi.

Si costituiva in giudizio la Silop S.r.l., la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie, negando che alcunché fosse ancora dovuto ed allegando scrittura privata del 26 aprile 2012 (denominata scrittura sottoscritta da Giordano Antonio a saldo e per quietanza liberatoria) – successiva alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio – di formalizzazione dell’accordo sul corrispettivo del secondo Sal fissato in euro 24.400,00, quale totale residuo dovuto a completamento dei lavori. All’esito, l’attore proponeva querela di falso in via incidentale avverso il suddetto documento, deducendone la falsità sia nella sottoscrizione sia nel testo, querela la cui presentazione era autorizzata, onerando parte convenuta del deposito del documento oggetto della querela in originale.

In ragione della dichiarazione del deposito dell’originale, era disposto l’espletamento di indagini grafologiche, nel corso delle quali il consulente tecnico d’ufficio incaricato attestava che il documento depositato era una mera copia fotostatica. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 588/2016, depositata il 15 novembre 2016, in accoglimento della querela di falso in via incidentale, dichiarava la falsità della copia fotostatica della scrittura privata datata 26 aprile 2012, alla stregua della condotta processuale estremamente scorretta tenuta dalla Silop, cui era attribuito il valore di riconoscimento implicito circa la fondatezza della pretesa avversaria, di talché l’omessa produzione dell’originale della scrittura privata in questione era considerata equivalente all’inesistenza del suddetto originale. 2.–Con atto di citazione notificato l’8 maggio 2017, la Silop S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che la produzione di un’ulteriore copia fotostatica era stata frutto di una mera svista, scaturita da un’erronea sostituzione dell’originale con la copia, che – in ogni caso – non pregiudicava la possibilità di verificare l’autografia della firma, come rilevato dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, il quale, in seno al proprio elaborato peritale, aveva affermato come la copia fotostatica del documento in esame fosse comunque qualitativamente periziabile, con la conseguenza che la mancata produzione dell’originale non avrebbe potuto in alcun modo implicare la falsità della scrittura privata.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione Giordano Antonio, il quale eccepiva l’inammissibilità del gravame e, nel merito, insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la spiegata querela di falso avverso la scrittura privata prodotta in copia fotostatica del 26 aprile 2012, contenente quietanza di pagamento del corrispettivo dell’appalto per euro 24.400,00, sulla scorta del mancato disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale, unitamente al carattere periziabile della copia fotostatica prodotta, tanto da rendere validi ed efficaci gli esiti delle indagini grafologiche compiute dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di prime cure.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che la mancata produzione del documento in originale non esonerava la parte dall’onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso avessero potuto raggiungere e la possibilità di acquisire l’originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto;

b) che, nel caso di specie, il Giordano – a fronte della produzione, da parte della Silop, della suddetta scrittura privata – aveva eccepito la falsità del documento, senza tuttavia procedere alla specifica contestazione della conformità della copia fotostatica rispetto all’originale; c ) che il consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di primo grado aveva avuto modo di affermare, in sede di rinnovazione della perizia grafologica, che – disponendo di abbondante materiale grafico autografo comparativo, ricavato pure dal saggio grafico – non aveva ritenuto, da un punto di vista grafo-peritale, di indicare se detta firma fosse o meno in fotocopia, poiché tutti gli indici grafologici considerati erano comunque coerenti con quelli delle vergature autografe ricavate anche dal saggio grafico;

d) che, per l’effetto, le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, in ordine alla scorrettezza processuale della Silop circa la mancata produzione dell’originale della quietanza, perdevano ogni rilievo, atteso che il mancato disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale, unitamente al carattere periziabile nella copia fotostatica prodotta, rendevano validi ed efficaci gli esiti delle indagini grafologiche compiute;

e) che proprio tali esiti, costituenti la risultante di un metodo scientifico scevro da incongruenze e contraddizioni, davano conto, con un grado di probabilità elevatissimo, che la firma apposta in calce al documento inerente all’appalto in verifica, datato 26 aprile 2012, fosse opera grafica della mano di Giordano Antonio per l’elevata corrispondenza segnico-grafologica nonché per il similare ritmo e strutture ideo- formative; f ) che, invero, il perito, sulla scorta di ben 22 segnaletiche grafologiche, grafo-morfiche, relative al gesto fuggitivo, ed extra-grafologiche (tra le quali il ritmo della scrittura rapido, la personalità grafica tendente al modello, la tendenza alla curva, l’orientamento destrorso, la tenuta del rigo ascendente, l’apertura a sinistra dei grafemi, l’idiotismo lanciforme della “d”, la presenza di convolvoli interni della “g”, il calibro letterale medio, lo spazio esiguo tra i grafemi “a” e “t”), aveva avuto modo di affermare che la sottoscrizione apposta in calce alla quietanza fosse quasi certamente riconducibile al pugno di Giordano Antonio; g ) che la peculiarità della fattispecie e il concreto atteggiarsi della vicenda oggetto di causa, connotata dall’obiettiva mancanza dell’originale della scrittura in questione, riconducibile ad un erroneo scambio tra copia e originale commesso dall’appellante e allegato tuttavia solo in sede di gravame, inducevano a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Giordano Antonio, quale titolare dell’omonima impresa individuale.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata Silop S.r.l. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio dell’11 luglio 2024, depositata il 12 luglio 2024, accettata il 12 luglio 2024, comunicata il 12 luglio 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con atto depositato il 12 settembre 2024, Giordano Antonio ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221, 223 e 225 c.p.c., in riferimento all’art. 2702 c.c. e agli artt. 88 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso l’esame o errato nell’esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, disattendendo la querela di falso, benché l’originale non fosse stato prodotto nel giudizio di primo grado. 1.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, la Corte distrettuale ha chiarito che, per effetto di una mera svista nel corso del giudizio di primo grado, era stata prodotta ulteriore copia fotostatica del documento oggetto della querela, anziché il suo originale, il che non avrebbe inibito di considerare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in materia grafologica che, sulla scorta della possibilità di verificare l’autenticità della scrittura anche alla luce della copia fotostatica prodotta, aveva concluso per la sua veridicità. E ciò senza che fosse mai stata disconosciuta la conformità della copia all’originale.

Ebbene, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest’ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all’originale, dal momento che l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018; Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 10/06/1996). A tale effetto non assume una rilevanza decisiva la produzione dell’originale nel giudizio d’appello (come attestata dalla sentenza impugnata nella parte motiva dedicata alla regolamentazione delle spese di lite).

Ed invero, la fattispecie del “diniego di originale” ricorre allorché, non attenendo la sua formulazione alla contestazione del contenuto, ma dell’esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall’ordinamento in quanto artificiosamente creato, all’esito della querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, emerga la non autenticità del documento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024). Il che non è avvenuto nel caso in esame (avendo la sentenza impugnata, prendendo atto degli esiti dell’espletata perizia grafologica, dato contezza delle plurime ragioni per le quali il documento avrebbe dovuto ricondursi alla paternità e alla sottoscrizione di Giordano Antonio). 2.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri