Cassation court orders joinder of two related appeals against appellate rulings on property boundary disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joinder of two separate appeals filed by the Astarita heirs against conflicting rulings from the Court of Appeal of Naples regarding a property boundary dispute. The appellants sought to enforce distance requirements and servitudes, while the respondents argued for the removal of encroachments and drainage issues. The court decided to merge the proceedings to ensure procedural continuity and a unified resolution of the integrated litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When appeals against non-definitive and definitive judgments of the same court define a single trial, they must be joined preliminarily as if multiple appeals were filed against one judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso3609/2021 propost o da: ASTARITA FILOMENA, ASTARITA RITA, ASTARITA ROSA, nella loro qualità di eredi di Verde Raffaela, ASTARITA GIOSUE’, ASTARITA GIUSEPPE, ASTARITA SALVATORE, questi ultimi in proprio e nella qualità di eredi di Verde Raffaela, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MACHIAVELLI N. 25, presso lo studio dell’avv. PIO CENTRO, rappresentati e difesi dall’avv. VALERIO RICCIARDI –ricorrenti – contro DE GENNARO MARIA GIORGIA, DE GENNARO ROBERTA, DE GENNARO VALENTINA e STARACE FRANCA, rappresentate e difese dall’avv.FEDERICA LAMBIASE ed elettivamente domiciliate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrenti – avverso la sentenz a n. 406 1/20 20 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Conatto di citazione notificato il 7.1.2003 De Gennaro Tommaso e De Gennaro Edoardo evocavano in giudizio Verde Raffaela, Astarita Giuseppe, Astarita Salvatore ed Astarita Giosuè innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, esponendo che i convenuti avevano realizzato un ampliamento del loro fabbricato, confinante con il fondo degli attori, aprendo delle vedute prima inesistenti ed invocando la condanna dei predetti a demolire quanto realizzato in violazione delle norme in tema di distanze dal confine e tra fabbricati, a chiudere le vedute realizzate e a risarcire il danno correlato.
Inoltre, gli attori deducevano la natura parzialmente interclusa del loro fondo, accessibile soltanto a piedi, ed invocavano la costituzione di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada carrabile esistente sulla proprietà dei convenuti. Si costituivano questi ultimi, resistendo alle domande degli attori e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti a demolire i parapetti realizzati sul terrazzo da essi realizzato in luogo di una precedente copertura “a botte” e la sopraelevazione di cd. 35 di detto terrazzo, perché tali opere sarebbero state realizzate a distanza irregolare dal confine; a rimuovere alcuni manufatti realizzati su aree di proprietà comune, ed in particolare sulla corte esterna del fabbricato al cui interno sicollocano le proprietà delle parti; ad eliminare le servitù di scolo e stillicidio create dagli attori mediante realizzazione di un cornicione sporgente posto al primo piano dell’edificio, nonché a demolire il detto cornicione.
Nel corso del giudizio di prime cure decedevano ambedue gli attori, ai quali subentravano i rispettivi eredi. All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 82 del 2012, il Tribunale accoglieva soltanto in parte le domande, principali e riconvenzionali, costituendo la servitù coattiva di passaggio invocata dagli attori, ed ordinando a questi ultimi di eliminare le servitù di scolo e stillicidio lamentate dai convenuti, demolendo il cornicione dal quale esse erano state create. Le altre domande, invece, venivano disattese dal primo giudice. La decisione di prime cure veniva sottoposta ad appello principale, da parte dei convenuti, e a gravame incidentale, da parte di Starace Franca, De Gennaro Maria Giorgia, De Gennaro Valentina e De Gennaro Roberta, eredi degli originari attori.
Con sentenza non definitiva n. 1772/2019, la Corte di Appello di Napoli accoglieva taluni dei motivi dei gravami proposti dalle parti, ed in particolare: il terzo motivo dell’appello principale, con il quale era stata censurata la mancata condanna degli odierni controricorrenti ad eliminare o arretrare le vedute aperte sulla proprietà Verde-Astarita; il secondo e quarto motivo dell’impugnazione incidentale, con i quali era stata contestato il mancato riconoscimento, in favore degli appellanti incidentali, della proprietà esclusiva della corte esterna al fabbricato, e la mancata condanna dei Verde-Astarita ad eliminare la veduta da essi realizzata a carico della predetta corte mediante la trasformazione della terrazza di loro proprietà in lastrico calpestabile.
La Corte distrettuale, invece, rigettava il primo e quarto motivo del gravame principale, dichiarando inammissibile il secondo, e dichiarava assorbito il terzo motivo e rigettava il quinto motivo del gravame incidentale. Rinviava infine al prosieguo la decisione sulla domanda di arretramento di alcune piante, proposta con il quinto motivo del gravame principale, e la regolamentazione delle spese di lite. Non esaminava, invece, il primo motivo dell’appello incidentale, con il quale gli odierni controricorrenti avevano contestato la mancata condanna dei Verde-Astarita ad arretrare il loro fabbricato sino al rispetto delle distanze legali.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione Astarita Giuseppe, Astarita Salvatore ed Astarita Giosuè, in proprio e quali eredi di Verde Raffaela, e da Astarita Filomena, Astarita Rosa ed Astarita Rita, solo in quanto eredi di Verde Raffaela, affidandosi a sei motivi. Resistono con controricorso Starace Franca, De Gennaro Maria Giorgia, De Gennaro Valentina e De Gennaro Roberta. Il giudizio, distinto dal numero 17269/2019, già fissato per l’adunanza camerale del 23.1.2025, relatore cons. Picaro, è stato rinviato, con provvedimento del presidente in data 16.1.2025 all’odierna adunanza del 20.2.2015, ed assegnato al cons. Oliva; adunanza alla quale è chiamato il distinto ricorso n. 3609/2021, sempre assegnato al medesimo consigliere relatore, diretto dai medesimi ricorrenti avverso la successiva sentenza definitiva della Corte di Appello, n. 4061/2020, con la quale è stato accolto ilprimo motivo di appello incidentale e sono stati condannati i Verde-Astarita ad arretrare la loro fabbrica sino al rispetto di 10 metri dal confine con la proprietà degli odierni controricorrenti, nonché la veduta indicata con il numero 1 di cui alle pagg. 22 e 23 della C.T.U. sino al rispetto di 1,5 metri dal confine predetto; mentre è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dagli odierni controricorrenti, ritenendola non provata, e sono state regolate le spese del doppio grado di giudizio.Anche contro la sentenza definitiva hanno proposto ricorso Astarita Giuseppe, Astarita Salvatore, Astarita Giosuè, Astarita Filomena, Astarita Rosa ed Astarita Rita, affidandosi a due motivi.
Nel giudizio, distinto dal n. 3609/2021, si sono costituiti con controricorso, resistendo all’impugnazione, Starace Franca, De Gennaro Maria Giorgia, De Gennaro Valentina e De Gennaro Roberta. Con separati att i datat i 11.11.2024 si è costituita, per parte controricorrente,nei due giudizi di cui anzidetto, il nuovo difensore avv. Federica Lambiase, in luogo del precedente, avv. Pasquale Lambiase, deceduto, giusta procure notaril i per att i del notar Marcone in data 5.11.2024, rispettivamenterep.7958, quanto al ricors o n. 17269/2019 e rep. 7957, quanto al ricorso n. 2609/2021.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoriain ambedue i ricorsi suindicati. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che è chiamato alla stessa adunanza camerale il ricorso n. 17269/2019, proposto avverso la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Napoli, n. 1772/2019. Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui “I ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello –previsto dall'articolo 335 c.p.c.– della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”(Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9192 del 10/04/2017 , Rv.643737; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001 , Rv. 548071e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17603 del 28/06/2019 , Rv. 654429).Va quindi disposta la riunione del presente giudizio di quello distinto daln. 17269/2019. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone la riunione del presente ricorso