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Ordinanza — n. 5075/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to tacit withdrawal from proceedings after 40 days of inactivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5075/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal procedure extinct and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs. The appellant had filed a request for early termination due to procedural inadmissibility but failed to submit a formal decision within the required 40-day window. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a tacit withdrawal of the appeal, extinguishing the proceedings without defining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis comma 2° c.p.c.; Art. 391 comma 1° c.p.c.: A party's failure to submit a formal decision within 40 days of a proposed early termination constitutes a tacit withdrawal of the appeal, extinguishing the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tacit withdrawal of appeal early termination proposal procedural extinction litigation costs award Cassation procedure revoca dell'esecutore testamentario tacita revoca dell'opposizione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis comma 2° c.p.c.
E' stata formulata il 7.5.2024 proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 391 comma 1° c.p.c.
Art. 369 comma 1° c.p.c.
391 comma 1° c.p.c., in quanto la documentazione tardivamente depositata relativa alla notifica della sentenza impugnata sembrerebbe indicativa di una volontà del legale della ricorrente di superare l'improcedibilità ex art. 369 comma 1° c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
1184/2018 rigettava l'opposizione, respingeva le riconvenzionali di parte opponente, nelle more sottoposta a liquidazione, condannandola alle spese processuali ed al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
In base all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, essendo il procedimento estinto, non va dato atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente un ulteriore contributo, se dovuto.
art. 96 c.p
1184/2018 rigettava l'opposizione, respingeva le riconvenzionali di parte opponente, nelle more sottoposta a liquidazione, condannandola alle spese processuali ed al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
art. 380 bis c.p
E' stata formulata il 7.5.2024 proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
art. 378 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31558/2020 R.G. proposto da : CAFFE' DEL DOGE NORD SRL IN LIQUIDAZIONE, già in persona del liquidatore Mario Cavallin, elettivamente domiciliat a in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PALLADINO (PLLLCN52P14A251H), che l a rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CAFFE' DEL DOGE SRL, in persona dell’amministratore unico Bernardo Della Mea, elettivamente domiciliat a in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GERARDO PASQUALE MARASCO PASQUALE (MRSPQL74S12D122Y), rappresentat a e difesa dall'avvocato MARIO BARALDI (BRLMRA76S09C890Y) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2246/2020depositata il 24.2.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.2.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 4606/2014 il Tribunale di Venezia ingiungeva alla Caffé del Doge Nord SRL, partecipata per il 30% dalla Caffé del Doge SRL, il pagamento a favore di quest'ultima di €54.553,45 oltre interessi quale corrispettivo per forniture di caffé e prodotti affini. La Caffé del Doge Nord SRL proponeva opposizione, negando la consegna della merce, ed invocando, in via riconvenzionale, controcrediti per €22.088,00 risultanti dal bilancio sociale, riconducendoli alla pretesa esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia.

Il Tribunale di Venezia, nella resistenza della Caffé del Doge SRL, con la sentenza n. 1184/2018 rigettava l'opposizione, respingeva le riconvenzionali di parte opponente, nelle more sottoposta a liquidazione, condannandola alle spese processuali ed al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. Impugnata la sentenza di primo grado dalla opponente, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 2246/2020 del 24.2/8.9.2020, nella resistenza della Caffé del Doge SRL, rigettava l'appello della Caffé del Doge Nord SRL in liquidazione e la condannava al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Avverso tale sentenza, asseritamente notificatale il 22.9.2020, ha proposto ricorso a questa Corte, notificato alla Caffé del Doge SRL il 20.11.2020, la Caffé del Doge Nord SRL con quattro motivi, ed ha resistito l'originaria opposta con controricorso. E' stata formulata il 7.5.2024 proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso ex art. 369 comma 1° c.p.c., per il mancato deposito entro venti giorni dalla notifica del ricorso del 20.11.2020 della copia della sentenza impugnata notificata alla ricorrente, essendosi dato atto che tale copia non era stata prodotta neppure dalla controricorrente e non era menzionata tra i documenti depositati col ricorso, e che comunque la notificazione del ricorso non era intervenuta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

A seguito della comunicazione da parte della cancelleria della suddetta proposta in data 9.5.2024, il legale di parte ricorrente, avv. Luciano Palladino, in data 11.6.2024, ha rappresentato di non potersi munire di procura speciale per proporre opposizione e chiedere la decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., e di non poter trasmettere le determinazioni della sua assistita, la Caffé del Doge Nord SRL in liquidazione, in quanto il liquidatore della stessa, Cavallin Mario, risultava deceduto il 14.12.2020, come da certificato di morte prodotto, e non era stato sostituito nella carica, come emergente dalla visura camerale della società prodotta del 5.6.2024.

Sempre in data 11.6.2024 l'avv. Palladino ha prodotto copia della sentenza impugnata, nonché l'avviso di notifica di copia attestata conforme della sentenza impugnata avvenuta per posta elettronica certificata in data 22.9.2020, ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53, da parte dell'avvocato Mario Baraldi, legale della società opposta, agli avvocati Antonio Manzione e Stefano Gusmitta, legali domiciliatari della ricorrente nel giudizio di secondo grado. Comunicato quindi alle parti il 3.12.2024 l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 18.2.2025, la sola controricorrente ha depositato il 7.2.2025 memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Preliminarmente il Collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle sezioni unite di questa Corte n.9611 del 10.4.2024, non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato, che ha formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 – bis.1 c.p.c., atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta della ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Ritiene la Corte che il procedimento debba essere dichiarato estinto ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. per intervenuta rinuncia tacita al ricorso della Caffé del Doge Nord SRL in liquidazione, che nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata non ha presentato istanza di decisione supportata dalla necessaria procura speciale. Ed invero, la comunicazione depositata l'11.6.2020 dall'avvocato Luciano Palladino, per la ricorrente, ha avuto l'espresso scopo solo di rappresentare la situazione di impasse della Caffé del Doge Nord SRL in liquidazione, che dopo la morte nel 2020 del suo liquidatore, Cavallin Mario, é rimasta priva di un legale rappresentante che potesse conferire la procura speciale occorrente a presentare l'istanza di decisione, ma non ha certo il contenuto di un'istanza di decisione, che non sarebbe neppure sorretta da procura speciale (vedi sul verificarsi dell'estinzione del procedimento oggetto di proposta di definizione anticipata per rinuncia tacita nell'analogo caso di deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c. non equiparabile alla presentazione di un'istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. sorretta da procura speciale Cass. ord. 29.1.2024 n.2614).

Ne deriva che, pur non essendo ravvisabile quell'inerzia assoluta per quaranta giorni della parte destinataria della comunicazione della proposta di definizione anticipata, che avrebbe consentito di dichiarare l'estinzione del procedimento per rinuncia tacita con decreto presidenziale ex art. 391 comma 1° c.p.c., in quanto la documentazione tardivamente depositata relativa alla notifica della sentenza impugnata sembrerebbe indicativa di una volontà del legale della ricorrente di superare l'improcedibilità ex art. 369 comma 1° c.p.c. ravvisata nella proposta di definizione anticipata, ed ha reso necessaria la fissazione dell'udienza camerale collegiale, per la valutazione da parte dell'unico organo competente a decidere, di un contegno del destinatario della proposta di definizione anticipata non completamente passivo, sussiste comunque la rinuncia tacita al ricorso della ricorrente determinante l'estinzione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., ma da dichiarare con ordinanza collegiale, in quanto nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata del 9.5.2024 non é intervenuta alcuna istanza di decisione della ricorrente, non ravvisabile nella mera comunicazione dell'11.6.2024 sopra descritta, verificandosi quindi i presupposti per attribuire al comportamento della ricorrente il valore legale di una rinuncia tacita al ricorso.

Dal momento che il procedimento dichiarato estinto non viene definito in conformità alla proposta di definizione anticipata per improcedibilità, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 380 bis comma 3° c.p.c., ma solo quelli della condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo (comprensive della memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. della controricorrente, che si é resa necessaria per il contegno non totalmente inerte tenuto dalla ricorrente) a carico della parte rinunciante. La condanna alle spese non può essere pronunciata, come invece richiesto dalla controricorrente, a carico del legale della ricorrente, avv.

Luciano Palladino, che ha comunque agito in giudizio sulla base della procura rilasciatagli in calce al ricorso dal liquidatore della società ricorrente, Cavallin Mario, prima che lo stesso decedesse, e non ha poi presentato alcuna istanza di decisione della causa, depositando la comunicazione dell'11.6.2020 sempre in forza dell'originaria procura. La rinuncia tacita al ricorso della ricorrente, esclude la configurabilità dei presupposti di una condanna della stessa al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. secondo le richieste della controricorrente.

In base all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, essendo il procedimento estinto, non va dato atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente un ulteriore contributo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara estinto il procedimento n.31558/2020 RG e condanna la Caffé del Doge Nord S.R.L. in liquidazione al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio