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Ordinanza Interlocutoria — n. 5069/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to lower court regarding scope of incidental false document plea power.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public hearing to clarify whether an incidental false document plea can evaluate a photocopy's authenticity independently. The appellant argued the lower court erred by focusing on the photocopy's relevance to the main judgment rather than its falsity, while the respondent maintained the photocopy was inadmissible due to lack of an original and prior denial of conformity. The court decided to remand because the lower court's reasoning on the scope of the judge's power regarding photocopies remains ambiguous and requires further examination.

Regesto Legislator

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Art. 96 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: In an incidental false document plea, the judge must independently verify if the document is susceptible to such a plea, rather than being bound solely by the authorization granted in the main proceedings.

Parole chiave

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incidental false document plea photocopy authenticity scope of judicial power main judgment relevance remand to public hearing difetto di sottoscrizione contratto di stampa falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 96 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
art. 221 c.p
In specie, il Tribunale evidenziava la carenza in atti di valida procura speciale ex art. 221 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4235/2020 R.G. proposto da : C.R. STAMPI SRL , in persona del legale rappresentante Colleoni Roberto, elett.te domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 50, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIRULLI (CRLDNL72B24H501G), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato BORIS BOFFELLI per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro M.A.I.S. SRL , in persona del legale rappresentante Boccadamo Cosimo, elett.te domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato Giovanni De Francesco, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Fersini (FRSLGU56H01D305R) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1237/2019depositata il 13.11 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.2.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. Con comparsa di riassunzione in seguito all’autorizzazione alla presentazione della querela di falso incidentale del 9.6.2014, la C.R. Stampi s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Lecce la M.A.I.S. s.r.l., per sentir dichiarare la falsità della firma del legale rappresentante della querelante, Colleoni Roberto, apposta sul contratto di vendita del 13.5.2011. Con la sentenza n. 4360/2015 il Tribunale di Lecce, nella resistenza della M.A.I.S. s.r.l., dichiarava l’inammissibilità della querela di falso e rimetteva gli atti al Giudice a quo per la prosecuzione del giudizio di merito, condannando la querelante alla rifusione delle spese relative al giudizio incidentale.

In specie, il Tribunale evidenziava la carenza in atti di valida procura speciale ex art. 221 c.p.c. e riteneva irrilevante, ai fini della decisione, il documento impugnato di falso. Avverso la predetta sentenza proponeva gravame la C.R. Stampi s.r.l. sulla scorta di quattro motivi. In particolare, l’appellante esponeva la sussistenza di valida procura speciale, rilasciata il 14.10.2013 e richiamata nella comparsa di riassunzione; inoltre, la predetta società rilevava che il giudice della querela di falso si sarebbe dovuto pronunciare unicamente sull’eventuale falsità del contratto, e non sulla sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio di merito.

Nella resistenza della M.A.I.S. s.r.l., la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 1237/2019, pur ritenendo fondate le censure mosse dall’appellante sul difetto di procura speciale e sulla valutazione della rilevanza del documento impugnato di falso nell'ambito del giudizio di merito, rigettava l’impugnazione, in quanto la mancata produzione del contratto con la sottoscrizione in originale del legale rappresentante della C.R. Stampi SRL impediva qualsiasi giudizio in ordine all'autenticità, o meno della sottoscrizione, non potendo compiersi tale accertamento su una copia fotostatica, ed in quanto oltre a mancare l'originale del contratto, la sua copia fotostatica prodotta dalla M.A.I.S. s.r.l. era stata disconosciuta dalla C.R.

Stampi SRL sia quanto alla sottoscrizione del suo legale rappresentante, sia quanto alla conformità all'originale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la C.R. Stampi s.r.l., articolato su tre motivi, e la M.A.I.S. s.r.l. ha resistito con controricorso. Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Ritiene il collegio che, nell'eventualità che la decisione della Corte d'Appello di Lecce di rigetto dell'impugnazione venga ritenuta fondata sulla doppia ratio rappresentata, da un lato dal fatto che la querela di falso non possa avere ad oggetto una fotocopia di scrittura privata, e dall'altro dal fatto che nella specie, non sia stato prodotto l'originale del contratto del 13.5.2011, e che sia stata tempestivamente disconosciuta nel giudizio di merito sia l'autenticità della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della C.R.

Stampi SRL della fotocopia del contratto prodotta dalla M.A.I.S. s.r.l., sia la conformità di tale fotocopia all'originale, debba essere rimessa in pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo, la questione di rilievo nomofilattico se, in caso di querela di falso incidentale, della quale sia stata autorizzata dal giudice del merito la presentazione, il giudice chiamato ad accertare la falsità o meno del documento impugnato di falso, abbia o meno il potere di valutare, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, se oggetto della stessa sia un atto rientrante fra quelli che possono essere oggetto di querela di falso (atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, o fotocopia degli stessi della quale non sia stata disconosciuta la conformità all'originale), o se invece debba considerarsi vincolato dall'autorizzazione alla presentazione della querela di falso già rilasciata dal giudice del giudizio di merito, non solo quanto alla valutazione della rilevanza del documento ai fini della decisione del giudizio di merito, ma anche in ordine all'inclusione o meno dell'atto impugnato di falso nel novero degli atti suscettibili di querela di falso

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rinvia a n