Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ruling on costs allocation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the withdrawal of both the main and incidental appeals by the respective parties. Although the appellant argued for the extinction of the company's debt against the former partner, the procedural outcome was determined by the voluntary abandonment of the claims. Consequently, the court allocated litigation costs based on the principle of causality and the lack of defense against the incidental appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal to the Court of Cassation, the proceedings are extinguished without examining the merits, and costs are distributed according to the causal link between the litigation and the parties' conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1087- 202 0 proposto da: CREAZIONI D’ARTE FM DI LANDO MERY E ARTUSO FABIO s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cassola , presso lo studio de lle a vv. Daniela Arsie e Tiziana Stella, dalle quali è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro ALESSI FERDINANDO, nella qualità di ex socio unico della cessata IMPRESA EDILE MARIN ALESSI s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Teulada n. 52, presso lo studio dell’ a vv.
Maurizio Gabrielli, rappresentato e difeso dall’avv. Clara Marchetti, Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 2 - giusta procura allegataal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro LANDO GIOVANNI, quale titolare dell’impresa individuale LANDO GIOVANNI – COSTRUZIONI SERRAMENTI METALLICI , elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez dal quale è rappresentato e difeso , unitamente all’avv. Teobaldo Tassotti, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4466/2019della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 17/10/2019, notificata in data 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/5/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie della ricorrente principale e del controricorrente Alessi; rilevato che: - con sentenza n. 4466/2019 , la Corte d’appello di Venezia ha accolto, previa riunione, degli appelli proposti da Ferdinando Alessi e Giovanni Lando quale titolare dell’impresa individuale, negando il diritto al risarcimentodell’utilizzatrice dell’immobile; -avverso questa sentenza Creazion i d ’arte F M d i Lando Mery e Artuso Fabio s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motiv o, illustrato da successiva memoria a cui Ferdinando Alessi ha resistito con controricorso , depositando memoria ;
Giovanni Lando, quale titolare dell’Impresa Individuale omonima ha proposto Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 3 - controricorso e ricorso incidentale nei confronti della ricorrente Creazioni d’artee del controricorrente Ferdinando Alessi, affidato a due motivi; -avverso il ricorso incidentale Creazioni d’arte FM di Lando Mery e Artuso Fabio s.n.c. e Ferdinando Alessi non hanno svolto difese; -con atto del 24/4/2024, Giovanni Lando ha rinunciato al ricorso incidentale; - con atto del 7/5/2024, Creazioni d’arte FM di Lando Mery e Artuso Fabio s.n.c. ha rinunciato al ricorso principale; -non vi è stata accettazione delle rinunce da nessuna delle parti; considerato che: - c on l’unico motivo , la ricorrente principale ha denuncia to , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2495, terzo comma, cod. civ., per effetto della novella di cui al d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020), per avere la Corte di merito attribuito efficacia estintiva alla cancellazione della società rispetto al debito sociale, anziché contemplare un fenomeno successorio intale debito, tanto più che il diritto di garanzia nei confronti della propria subappaltatrice, come azionato nel giudizio di primo grado dalla società poi estinta, si era trasferito al socio unico, quale credito condizionato ma perfetto nella sua esistenza giuridica, in forza del quale era stata proposta l’azione giudiziaria di chiamata in garanzia; - con i due motivi di ricorso incidentale, Giovanni Lando ha impugnato la statuizione di parziale compensazione delle spese a lui rispettivamente dovute dalla Creazioni d’arte FM e da Ferdinando Alessi;
Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 4 - -per l’intervenuta rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale non si provvede all’esame dei motivi, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio; -le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono compensate in considerazione della mancata estensione della domanda da parte della società ricorrente a Giovanni Lando e, in contrapposizione, del mancato svolgimento di difese della stessa società in risposta al ricorso incidentale di quest’ultimo; -le spese di Ferdinando Alessi devono essere poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio di causalità, ex art. 391 cod. proc. civ., poiché il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima; devono, invece, essere compensate nei confronti di Giovanni Lando per il mancato svolgimento di difese avverso il ricorso incidentale; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.
U, n. 4315 del 20/02/2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna Creazioni d’arte FM di Lando Mery e Artuso Fabio s.n.c.al pagamento, in favore diFerdinando Alessi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Ric. 2020n. 1087 sez. S2 - ud. 8 - 5 - 20 2 4 - 5 - in Euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra Creazioni d’arte FM di Lando Mery e Artuso Fabio s.n.c.e Lando Giovanni e tra quest’ultimo e Ferdinando Alessi. Così deciso in Roma, nella c