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Ordinanza — n. 5035/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against second instance judgment for extrapetition and omitted ruling on restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5035/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Court of Appeal's judgment in a construction contract dispute. While the court rejected arguments regarding unnecessary qualification of works, it found the second instance judgment flawed for failing to rule on a specific claim for restitution of overpaid sums and for ordering payment against individual shareholders rather than the company alone. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded for a new evaluation by a different panel of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 330 n. 4 c.p.c.: A second instance judgment is void if it fails to rule on a specific claim raised by the parties or if it orders relief against a party not originally sued, requiring remand for correction.

Parole chiave

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extrapetition ultratrapetizione omessa pronunzia restitution of sums construction contract dispute remand for new trial shareholder liability diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Mediante la terza censura, i ricorrenti incidentali assumono la nullità parziale della sentenza per vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 330 n. 4 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 330 n. 4 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe mancato di trattare e decidere la domanda restitutoria delle somme pagate in eccesso a controparte, nonché in ordine al rimborso delle spese tecniche d’ufficio e di parte.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 comma 2° n.4 c.p.c.
art. 306 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per ciò che concerne i rapporti riguardan ti il Franceschin e la Unipolsai con Marcandole s.a.s.
art. 1660 c.c
Infine, deve essere osservato che, in assenza di prova come sopra argomentato, rileva, ai sensi dell’art. 1660 c.c.
art. 112 c.p
Mediante la terza censura, i ricorrenti incidentali assumono la nullità parziale della sentenza per vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17622/2021 R.G. proposto da: UNIPOLSAI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO (GRAPLA68P28H501Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIOTTO GIAMPAOLO (MTTGPL53L05L736U) -ricorrente- CORRO' CONTRACTING SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ALESSANDRIA N. 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI IDA (CRDDIA64S50F839G) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato PETTINELLI PAOLO (PTTPLA64M27L736B) -ricorrente- FRANCESCHIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO (GRCNTN60D02H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PICCIONE GUIDO (PCCGDU53A12F904X), ROBAZZA FRANCESCA (RBZFNC64A60L407T) -ricorrente- contro RORATO ALESSANDRO, MARCANDOLE S.R.L.

GIA' MARCANDOLE S.A.S. DI RORATO ALESSANDRO C., RORATO ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IADANZA PAOLO (DNZPLA59B16L407H), SARACCO UMBERTO (SRCMRT69S08L219K) -controricorrentie ricorrenti incidentali- nonché contro FRANCESCHIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO (GRCNTN60D02H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PICCIONE GUIDO (PCCGDU53A12F904X), ROBAZZA FRANCESCA (RBZFNC64A60L407T) -controricorrenteal ricorso incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1324/2021 depositata il 04/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Marcandole s.a.s. nonché i soci Alessandro e Roberta Rorato impugnarono la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva condann ato la sola M a rcandole s.a.s. a pagare a Corrò Contracting s.r.l. la somma capitale di € 194.357 ,57 nonché la stessa M a rcandole s.a.s. ed i soci a pagare all’architetto Paolo Franceschinla somma capitale di € 69.015,06. La causa aveva avuto inizio con l’opposizione a due decreti ingiuntivi, richiesti dall’impresa Corrò e dal Franceschin per il pagamento delle spettanze relative alla ristrutturazione di un immobile di proprietà Marcandole s.a.s., ed, a loro volta,gli opponenti avevano svolto domanda riconvenzionale per il riconoscimento dei difetti del manufatto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Il conseguente gravame si concluse con la sentenza n. 1324 del 4 maggio 2021, con la quale la Corte d’appello di Venezia accolse parzialmente l’impugnazione, condannando gli appellanti a corrispondere a Corrò Contracting s.r.l.il ridotto importo di € 113.969,00, oltre accessori e l’arch. Franceschin a pagare agli appellanti la somma di € 113.969,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché Marcandole s.a.s. ed i soci Alessandro e Roberta Rorato a versare al Franceschin la somma di € 69.015,00. I giudici di secondo grado osservarono, per quel che ancora interessa, che all’impresa Corrò dovesse essere riconosciuto il minor importo riconducibile alle variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’opera, all’uopo quantificate dal C.T.U.

Aggiunsero che il ritardo nell’esecuzione del contratto di appaltonon era imputabile alla stessa impresa, sul presupposto che l’intervento era stato avviato senza la previsione di molt i dei manufatti da realizzare e che l’appaltatrice non era mai stata sollecitata o messa in mora per la consegna dell’opera. Hanno proposto ricorso per cassazione il Franceschin, mediante tre motivi, l’impresa Corrò, con un unico motiv o , ed Unipol sai Assicurazioni S. p .a. , già parte dei giudizi di merito giacché evocata in funzione di garanzia dal Franceschin.

Marcandole s.a.s. ed i soci Alessandro e Roberta Rorato hanno svolto ricorso incidentale, sulla scorta di quattro motivi. Con atto del 28 settembre 2021 Unipolsai ha dichiarato di rinunciare al suo ricorso; a sua volta, con attodel 1° ottobre 2021 il Franceschin ha dichiarato di rinunciareal predetto ricorso . Infine , Marcandole s.a.s. ed i soci Alessandro e Roberta Rorato hanno rinunciato al loro ricorso incidentale nei confronti di Unipol e Franceschin, con atto del 12 ottobre 2021 . Tutte codeste rinunzie sono state accettate dalle controparti.

In prossimità dell’adunanza camerale, Unipolsai ha depositato memoria ex art.380 bis c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per ciò che concerne i rapporti riguardan ti il Franceschin e la Unipolsai con Marcandole s.a.s. ed i soci Alessandro e Roberta Rorato, stanti le rinunzie deipredetti ricorrenti al rispettivo ricorso e l’accettazione delle controparti. Residua pertanto il ricorso principale della impresa Corrò Contracting s.r.l., nonché il ricorso incidentale di Marcandole s.a.s. e dei soci Alessandro e Roberta Rorato nei confronti della stessa Corrò.

1. Mediante l’unico motivo del ricorso principale , la s.r.l. Corrò Contracting denuncia la nullità parziale della sentenza, in relazioneall’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 comma 2° n.4 c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria. La Corte d’appello, pur avendo recepito totalmente le risultanze peritali in merito alle opere extracontrattualiritenute necessarie (per euro 113.969,00) e pur avendo fatto altresì riferimento agli importi relativi alle opere extra contrattuali approvate con espressa autorizzazionedel committente (per euro 18.018,00) ed a quelle realizzate al posto di altre previste dal computo metrico, e dunque concordate in quanto sostitutive di altre approvate ed accettate (per euro 17.015,00) , oltre che eseguite a regola d’arte e non contestate, aveva infine liquidato il solo importo di € 113.969,00.

In tal modo, sarebbe stato impossibile individuare il ragionamento logico - giuridico, che aveva condotto il Collegioa rideterminare il quantum spettante alla società ricorrente per la realizzazione delle opere extracontrattuali , escludendo arbitrariamente da tale computo le voci relative alle lavorazioni eseguite su espressa approvazione della committenza ovvero in variazione a opere già contrattualmente previste. La doglianzanon è fondata . Alle pagg. 20 e 21, la sentenza impugnata affermatestualmente: “14. Il C.T.U. ha accertato che l’importo complessivo delle opere extra- contrattoè stato pari ad € 149.002,00 di cui solo € 18.018,00 approvate per iscritto dalla Committenza.

15. Del rimanente importo di € 130.984,00 , la somma di € 17.015,00 è imputabile ad operein variante realizzate al posto di altre previste nel computo metrico (quindi concordate) in quanto sostitutive di altre approvate ed accettate. Rimane l’importo di € 113.969,00, quale differenza di opere in relazione alle quali non è stata raggiunta la prova né dell’incarico, né dell’accettazione successiva, circostanza quest’ultima che avrebbe potuto superare l’assenza di prova del conferimento dell’incarico.

18. Tuttavia non v’è dubbio che tali opereulteriori siano state realizzate e, su di esse non vi siano contestazionicirca l’esecuzione secondo la regola dell’arte. Infine, deve essere osservato che, in assenza di prova come sopra argomentato, rileva, ai sensi dell’art. 1660 c.c. la necessità o meno delle varianti affinché l’opera sia realizzata secondo la regola dell’arte”. Infine, conclude sul punto: “22. Alla luce del sopra richiamato principio non può essere riconosciuto all’impresa Corrò l’importo di € 194.357,57 come stabilito con la sentenza impugnata, ma il minor importo riconducibile alle variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d’artedell’opera, che, secondo il CTU, sono quantificabiliin € 113.969,00”.

L’aporia segnalata dalla Corrò è solo apparente. In realtà, una volta considerato che la materia del contendere portata all’attenzione del giudice di secondo grado riguardava esclusivamente le opere extracontrattuali contestate, perché non concordate per iscritto fra committente e società appaltatrice, la Corte d’appello – pur enunciando nel riepilogo dei lavori complessivamente svolti anche le opere approvate per iscritto e quelle in variante realizzate al posto di altre previste nel computo metrico – ha inteso riconoscere e quantificare il credito litigioso e non anche quello dovuto per altro titolo.

E’ allora evidente che la fattispecie non si identifica con il vizio dicontraddittoria motivazione , il quale presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè la comprensione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata(Sez. L., n. 17196 del 17 agosto 2020; Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020).

2. Attraverso il loro primo motivo, i ricorrenti incidentali deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 comma 1°, 1363, 1366 e 1660 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe qualificato per la prima volta le opere come necessarie, ex art. 1660 c.c., stravolgendo in tal modo i principi di interpretazione contrattuale. In realtà, il CTU officiato non avrebbe parlato di opere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dell’appalto, ma piuttosto di opere non approvate dalla committenza e conseguenti alla negligenza progettuale ed esecutiva (quale direttore dei lavori) dell’arch.

Franceschin. In altri termini, difettando l’autorizzazione scritta del committente, la Corrò avrebbe eseguito le opere in assenza di alcun titolo contrattuale. D’altronde, non sarebbe stato né dedotto né provato che per le parti fosse impossibile accordarsi in merito ad esse, ex art. 1660 c.c., sicché l’appaltatore, che non aveva avvisato il committente, si sarebbe assunto il rischio della valutazione di non necessarietà. Il motivo è infondato. I giudici di secondo grado hanno interpretato in modo assolutamente plausibile il contratto, indicando la fonte del loro convincimento in ordine ai lavori necessari - ai sensi dell’art. 1660 c.c. - nella relazione del CTU, anche con riguardo alla loro ridotta quantificazione rispetto alle richieste dell’impresa.

Come è noto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018;

Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez. 3, n. 2465 del 10 febbraio 2015). Del resto, le affermazioni relative alla necessità delle varianti sono coerenti con i principi espressi da questa Corte, secondo cui in tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell’opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l’accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti(Sez. 2, n. 10891 del 4 maggio 2017).

3. Col secondo mezzo, Marcandole s.a.s. ed i Rorato lamentano la nullità parziale della sentenza per vizio di ultratrapetizione o extrapetizione, ex art.112 c.p.c., in relazione all’art. 330 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe qualificato le opere come necessarie, senza una domanda o un’eccezione in tal senso, sicché tale qualificazione avrebbe esorbitato dal thema decidendum. Il motivo è infondato. La qualificazione delle opere come necessarie non ha bisogno di una domanda o di un’eccezione specifiche, perché concerne una valutazione implicitamente contenuta nella richiesta di accertamento del corrispettivo dell’appalto.

4. Mediante la terza censura, i ricorrenti incidentali assumono la nullità parziale della sentenza per vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 330 n. 4 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe mancato di trattare e decidere la domanda restitutoria delle somme pagate in eccesso a controparte, nonché in ordine al rimborso delle spese tecniche d’ufficio e di parte. Il motivo è fondato. In effetti, quale conseguenza della riduzione del quantum dovuto dalla società appellante ed in relazione all’espressa domanda avanzata, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunziare in ordine alla restituzione della somma eccedente, nonché in relazione al nuovo regolamento delle spese legali e di consulenza tecnica.

5. La quarta doglianza rileva, ancora una volta, la nullità parziale della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 330 n. 4 c.p.c. Infatti, la Corrò non avrebbe mai svolto alcuna domanda di pagamento verso i Rorato, ma solo verso la società Marcandole. Anche la suddetta censura è fondata. Infatti, posto che la domanda della Corrò, fin ab origine , era stata rivolta nei confronti della sola Marcandoles.a.s., committente del manufatto, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di extrapetizione, avendo coinvolto nella condanna anche Alessandro e Roberta Rorato.

Dichiarata dunque l’estinzione del giudizio per ciò che concerne i rapporti riguardanti il Franceschin e la Unipolsai con Marcandole s.a.s. ed i soci Alessandro e Roberta Rorato,la sentenza impugnata va cassat a e rinviat a , per una nuova valutazione, alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, anche con riguardo al regime delle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dicassazione dichiara l’estinzione del giudizio, per la parte concerne i rapporti riguardanti il Franceschin e la Unipolsai con Marcandole s.a.s. ed i soci Alessandro e Roberta Rorato,rigetta il ricorso principale nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione a i motiv i accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Veneziain diversa composizione. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che Corrò Contracting s.r.l. è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q