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Ordinanza — n. 5034/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to consensual settlement and withdrawal of all litigation acts by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5034/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinguished because both parties formally withdrew their litigation acts on November 27, 2024, having reached a consensual agreement. The original dispute concerned whether a metal cabinet containing a heating unit constituted a 'construction' requiring administrative approval under specific regulations, with the appellate court initially ruling it did not. The court dismissed the appeal without ruling on the merits, citing the parties' mutual withdrawal as the sole ground for ending the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually withdraw their litigation acts, the judgment is extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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consensual settlement withdrawal of acts extinction of proceedings cassation appeal litigation withdrawal ritiro a seguito di transazione rinuncia alla concessione scarico termico

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna pronuncia sulle spese, stante l’adesione dell’altra parte; PQM dichiara estinto il gi
art. 873 c.c
1444/1968, e che il manufatto, essendo a distanza superiore a quella prevista dall’art. 873 c.c.
art. 391 cod. proc. civ
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30729/2019 R.G. proposto da : BOTTI DAMONTE MARGHERITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVANCO FURIO ALESSANDRO -ricorrente- contro VI.MA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO rappresentata e difesa dall'avvocato UMILTA' MAURO -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2383/2019 depositata il 03/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. Margherita Botti Damonte ricorreva con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Milano aveva riformato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da essa ricorrente nei confronti della spa Vi.Ma., per l’arretramento, a termini dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, di un “armadio metallico contenente una centrale termica”, realizzato dalla VI.MA. sul lastrico solare dell’edificio limitrofo a quello della ricorrente. La Corte di Appello, qualificato il manufatto come “costruzione”, riteneva che non vi fossero i presupposti per l’applicazione del primo comma, n. 2, del citato art. 9 d.m. 1444/1968, e che il manufatto, essendo a distanza superiore a quella prevista dall’art. 873 c.c. dalla costruzione della Damonte, potesse restare dove era stato eretto. La Vi.Ma. proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, contro il passaggio della sentenza della Corte di Appello con cui il manufatto era stato ritenuto una costruzione;

2. il 27 novembre 2024 le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, dando conto di avere definito consensualmente la controversia;

3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna pronuncia sulle spese, stante l’adesione dell’altra parte; PQM dichiara estinto il gi