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Ordinanza — n. 4800/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as both parties mutually withdrew their appeals, extinguishing the proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4800/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because both the appellants and the appellee mutually withdrew their respective appeals. The lower court had previously rejected the plaintiffs' claims regarding property ownership and damages for unauthorized terrace occupation. Since both parties formally renounced their litigation rights in compliance with the Civil Procedure Code, the judgment was extinguished without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When both parties mutually withdraw their appeals, the proceedings are extinguished and the judgment becomes final, rendering any further cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings finality of judgment inadmissibility of cassation civil procedure code diritto esclusivo nella comproprietà diritto di accesso nei diritti reali azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod.
Art. 360 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, n.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 112 Cost.
Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.
Art. 99 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 356 c.p.c.
Art. 359 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 132 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27755/2020 R.G. proposto da DRAGO ALESSANDRO, SOLINA ALESSANDRA, OSIERIU STEFANO e OKSANA ABLAY, rappresentato e difesi dall’avv. Nicola Neri, nel cui studio in Roma, Ostia Lido, via Quinto Aurelio Simmanco, n. 7, sono elettivamente domiciliati. –ricorrenti– contro GISMONDI ADELE, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Capezzuoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 20. -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7363/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 28/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Oggetto: rinuncia Rilevato che: 1.Con sentenza n. 96/2013, il Tribunale di Roma-Sezione distaccata di Ostia, rigettò le domande proposte da Drago Alessandro, Solina Alessandra, Stefan Osieriu e Oksana Ablay nei confronti di Adele Gismondi, volte ad accertare la proprietà indivisa pro quota dell’intera terrazza di copertura del fabbricato A, sito in Roma, via Francesco Suriano, n. 75, e di condanna della convenuta, che abusivamente la occupava, ad immetterli nel possesso del bene e ad eliminare l’accesso al terrazzo dal proprio appartamento e il contatore del gas ivi installato, oltre al risarcimento del danno per l’occupazione e le infiltrazioni di umidità cagionate ai sottostanti appartamenti; dichiarò l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per la declaratoria dell’uso e del possesso del terrazzo e del locale adibito a cucina e rigettò quella di usucapione del bene conteso.

Il giudizio di gravame, incardinato da Drago Alessandro, Solina Alessandra, Stefan Osieriu e Oksana Ablay, si concluse, nella resistenza di Gismondi Adele, che propose a sua volta appello incidentale, con la sentenza n. 7363/2019, pubblicata il 28/11/2019, con la quale la Corte d’Appello di Roma rigettò sia l'appello principale che quello incidentale.

2. Contro la predetta sentenza, Drago Alessandro, Solina Alessandra, Osieriu Stefano e Oksana Ablay propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Gismondi Adele resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 99, 101, 183, 345, 356 e 359 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello deciso sulla base di rilievi non previamente sottoposti alle parti.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito negato ai ricorrenti un bene diverso da quello richiesto, travisando completamente l'oggetto della domanda di rivendicazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito violato il giudicato interno formatosi in relazione all'accertamento dell'identità del bene oggetto di acquisto da parte degli odierni ricorrenti con atto notarile del 14/03/2007 rispetto all'oggetto della domanda giudiziale di rivendica e della correlata domanda riconvenzionale di usucapione.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare che la porzione immobiliare acquistata dai ricorrenti con atto notarile del 14/03/2007 era lo stesso bene oggetto dell'azione di rivendicazione e della correlata domanda riconvenzionale di usucapione.

5. Con il quinto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di rendere percepibile il fondamento della propria decisione con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per infiltrazioni derivanti dalla terrazza di copertura.

6. Con il sesto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell’ appello incidentale.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1558 c.c. e seguenti per la mancata ammissione di prova testimoniale utile alla dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva per usucapione, del corpus possessionis, ma anche dell’animus possidendi e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di dichiarazione di usucapione.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1168 e 1170 c.c. e 167, secondo comma, c.p.c.

9. Preliminarmente, si dà atto che entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e che entrambe hanno reciprocamente accettato le rinunce. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

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