Cassation court dismisses lawyer's appeal for attorney fees due to inadmissibility and lack of proven mandate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ugo Marciello inadmissible, ordering him to pay the opposing party's legal costs. The lower courts had established that a mere power of attorney does not constitute a professional mandate, requiring proof of a specific relationship for fee entitlement. The appellant attempted to re-evaluate factual evidence regarding the existence of this relationship, which the Supreme Court deemed inappropriate for a court of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts for that of the court of first instance when the lower court has provided a motivated conviction on the existence of a professional mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18179/2022 R.G. proposto da : MARCIELLO UGO MARIO SEVERO (MRCGRS69S14D643R), elettivamente domiciliato a l proprio indirizz o PEC iscritt o nel REGINDErappresentandosi e dife ndendosi da sé medesimo ; -ricorrente- contro SEBASTIANO ANTONELLA, elettivamente domiciliata a ll’ indirizz o PEC del difensor e iscritt o nel REGINDE , l’avvocato VINCENZO DE MICHELE (DMCVCN62A16D643W) che larappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonchè contro CICOLELLA LUCA; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FOGGIA n. 239/2022 depositata il27. 1. 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato Ugo Massimo Severo Marciello chiedeva al Giudice di Pace di Foggia l'emissione di decreto ingiuntivo, a carico di Sebastiano Antonella e Cicolella Luca, per il pagamento dei compensi professionali, asseritamente maturati, per averli patrocinati in primo ed in secondo grado in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e nel connesso giudizio esecutivo dell'annullamento della sanzione disposto in secondo grado.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di Pace di Foggia per € 2.875,08, proponevano opposizione Sebastiano Antonella e Cicolella Luca, sostenendo che quest'ultimo non aveva conferito alcun mandato all'avv. Marciello e che la Sebastiano lo aveva officiato solo per il giudizio di primo grado, per cui il decreto ingiuntivo doveva ritenersi nullo, chiedendo in subordine di pagare le somme dovute al professionista solo all'esito della restituzione delle somme loro dovute dal Comune di Foggia a seguito dell'annullamento della sanzione. Il Giudice di Pace di Foggia, nella resistenza dell'avv.
Marciello, con la sentenza n. 926/2013, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti alle spese processuali ed al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., ritenendo nulla l'opposizione perché gli ingiunti avevano chiesto la nullità, anziché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e ritenendo che comunque la domanda subordinata da loro avanzata e la fruizione da parte loro degli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali sulla sanzione amministrativa dimostrassero la sussistenza dell'invocato rapporto di patrocinio. Proposto appello dalla Sebastiano e dal Cicolella, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 239/2022 del 27.1.2022, nella resistenza dell'avv.
Marciello, accoglieva parzialmente l'appello, rilevando che la richiesta avanzata dagli opponenti doveva essere qualificata come domanda di revoca del decreto ingiuntivo per difetto del rapporto di patrocinio, che riteneva provato solo per la Sebastiano per il giudizio di opposizione di primo grado e non provato per il Cicolella, e pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di pagamento dei compensi dell'avv. Marciello nei confronti del Cicolella, vittorioso anche sulle spese processuali del doppio grado, e condannava invece la Sebastiano al solo pagamento in favore dell'avv.
Marciello dei compensi professionali per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di primo grado, liquidati in € 641,00 (€ 78,00 per spese, € 163,00 per diritti ed € 400,00 per onorario), oltre accessori ed interessi, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Contro tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l'avv. Marciello, con un unico motivo, cui resiste con controricorso la Sebastiano, mentre il Cicolella èrimasto intimato. Il 6.6.2023 è stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata per inammissibilità del ricorso, ed il 15.7.2023 l'avv.
Marciello ha avanzato istanza di decisione; non sono state depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Con l'unico motivo l'avv. Marciello lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo n.
3) e 5) c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione. Questo secondo vizio non è più invocabile dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c., mentre non risultano spiegate le ragioni della lamentata violazione dell'art. 83 c.p.c. A ben vedere non è contestato il principio di diritto affermato dal Tribunale di Foggia circa la necessità di tenere distinto il rapporto di patrocinio, che genera il diritto al compenso, dal semplice rilascio della procura, che di per sé non è sufficiente per affermare l'esistenza del rapporto convenzionale di patrocinio, e si punta piuttosto inammissibilmente ad ottenere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una rivalutazione delle prove documentali, in particolare in ordine alla fruizione da parte degli ingiunti degli effetti favorevoli delle decisioni sui giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, al fine di ottenere un diverso giudizio di fatto sull'esistenza del rapporto di patrocinio che superi il convincimento motivatamente espresso dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Il ricorso èpertanto inammissibile, come già indicato nella proposta di definizione anticipata, ed il ricorrente in base alla soccombenza va condannato al pagamento in favore della controricorrente Sebastiano Antonella della spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo secondo il criterio del disputatum (€ 2.234,00, pari ad € 2.875,00 - € 641,00) e del risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., oltre al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, mentre nulla va disposto per l'intimato Cicolella. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Sebastiano Antonella delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè a l risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., quantificati in € 1.400,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 600,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- b