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Decreto — n. 4592/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4592/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13380/2024 R.G. proposto da: NOVELLI SILVANA; -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -resistente - avverso la sentenza n. 18271/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento –in favore della controricorrente Roma Capitale - delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituitasi con controricorso, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 4592/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13380/2024 R.G. proposto da: NOVELLI SILVANA; -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -resistente - avverso la sentenza n. 18271/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento –in favore della controricorrente Roma Capitale - delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituitasi con controricorso, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione privo d'oggetto declinatoria di competenza rinuncia all'espropriazione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13380/2024 R.G. proposto da: NOVELLI SILVANA; -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -resistente - avverso la sentenza n. 18271/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento –in favore della controricorrente Roma Capitale - delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituitasi con controricorso, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente Roma Capitale, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigli