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Decreto — n. 4589/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 4589/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Lecce Tribunal's judgment extinguished. The appellant, Solidoro Carlo, failed to respond to the court's proposal for an early case definition within the required forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; If the appellant fails to respond to the court's proposal for early definition within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal early definition proposal statutory response deadline deemed renunciation extinction of proceedings opposizione tardiva accoglimento parziale del contribuente tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17608/2024 R.G. proposto da: SOLIDORO CARLO; - ricorrente – contro COMUNE DI TREPUZZI; -intimato – Avverso la sentenza n. 715/2024 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 22 febbraio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso (anzi aderendo alla proposta stessa con successiva dichiarazione del 7 febbraio 2025);ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che l’Ente intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato