Italian Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the lawsuit extinguished and ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants failed to respond to the court's proposal for early case definition within the statutory 40-day period. The material facts show that the appellants, Di Grado and Fiore, remained silent after the proposal was communicated, leading the court to deem their request as a renunciation of the appeal. Consequently, the court ruled that the litigation process ended and ordered the appellants to jointly pay the condominium's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of the court's proposal for early definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17309/2024 R.G. proposto da: DI GRADO GIACOMO e FIORE BENEDETTA; -ricorrenti – contro CONDOMINIO DI VIA AURISPA N. 136 di PALERMO, in persona dell’amministratore p.t.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 884/2024 della Corte di appello di Palermo, pubblicata il 21 maggio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del controricorrente Condominio di v.
Aurispa n. 136 di Palermo - delle stesse a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente Condominio di v. Aurispa n. 136 di Palermo, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma,