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Decreto — n. 4503/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4503/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to respond to the court's proposed early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Francesco Mele, had not requested a decision on the proposed settlement, leading the court to deem the appeal as withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the respondent fails to request a decision on the proposed settlement within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
proposed settlement deemed withdrawal extinguishment of proceedings failure to respond cassation appeal termini di ricorso proroga tardiva del termine ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8870/2024 R.G. proposto da: MELE FRANCESCO; -ricorrente – contro U.T.G. di FOGGIA, in persona del Prefetto p.t.; -intimato – Avverso la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 21 novembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato