Italian Supreme Court dismisses CONSOB's appeal due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following CONSOB's formal withdrawal of its appeal against Antonio Vigni. The court confirmed that the withdrawal met the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered CONSOB to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the appellant is condemned to pay the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente - Contro VIGNI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ALESSANDRO SAGRAMOSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO ANELLI; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Firenze n.1264/2021pubblicata in data 21 giugno 2021 ;
Ilpresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoproposto dalla CONSOB; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissa