Italian Supreme Court dismisses appeal due to the appellant's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Maria Delfini, voluntarily renounced the request against the lower court's judgment, a procedural act accepted by the opposing parties. The court ruled that no further action was necessary on the merits or regarding litigation costs because the withdrawal satisfied the statutory requirements for extinguishing the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: DELFINI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 404, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA DE CARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO DE CARO; -ricorrente - contro DELFINI SILVANA, DELFINI QUINTA, ALVISINI ANGELA GIOVANNA, DELFINI CAMILLO, DELFINI LORENA, DELFINI FRANCESCA, DELFINI ALESSANDRO, D’ANDREA ORIANA, D’ANDREA DANIELA, D’ANDREA LORELLA, D’ANDREA MARCO elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALCAMO 10, presso lo studio degli avvocati TULLIO SARAVO e OLGA DIAMANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI BARONE; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.2420/2021pubblicata in data 1 aprile 202 1 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da DELFINI MARIA, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che