Ordinanza — n. 4482/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16041/2019 R.G. proposto da: ITAL COSTRUZIONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVI AUGUSTO (DTTGST61H16H501Q) rappresentata e difes a dall'avvocato LEONE SEBASTIANO (LNESST45H01I754P) -ricorrente- contro GULINO CARMELO, GULINO FRANCESCA, FASSARI PALMA, in qualità di eredi legittimi di GULINO EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCO SACCHETTI N. 125, presso lo studio dell’avvocato STILLITANI GIUSEPPINA (STLGPP62S58C352B) rappresentati e difes i dall'avvocato CASSARINO GIUSEPPE (CSSGPP63P21A494F), -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 740/2019 depositata il 01/04/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4482/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Si condanna pertanto Ital Costruzione s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di Emanuele Gulino, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16041/2019 R.G. proposto da: ITAL COSTRUZIONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVI AUGUSTO (DTTGST61H16H501Q) rappresentata e difes a dall'avvocato LEONE SEBASTIANO (LNESST45H01I754P) -ricorrente- contro GULINO CARMELO, GULINO FRANCESCA, FASSARI PALMA, in qualità di eredi legittimi di GULINO EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCO SACCHETTI N. 125, presso lo studio dell’avvocato STILLITANI GIUSEPPINA (STLGPP62S58C352B) rappresentati e difes i dall'avvocato CASSARINO GIUSEPPE (CSSGPP63P21A494F), -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 740/2019 depositata il 01/04/2019.
All’esito della pubblica udienza del 30/01/2025, udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Ital Costruzione s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania pubblicata in data 1.4.2019, non notificata, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità parziale della vendita immobiliare stipulata il 23.3.2011 tra la società ricorrente e Emanuele Gulino, limitatamente alla particella n.337. Emanuele Gulino ha depositato controricorso. Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 30.1.2025, prima del suo svolgimento Ital Costruzione s.r.l. ha depositato nel PCT atto di rinuncia.
Non è intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. All’udienza del 30.1.2025, alla quale non hanno partecipato i difensori delle parti, il Procuratore Generale ha ribadito le conclusioni già depositate e la causa è stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto in data 31.10.2024, inserito ritualmente in pari data nel PCT, Ital Costruzione s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo prevedente espressamente la rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio con regolazione pattizia delle spese dello stesso -la transazione non è stata allegata all’atto di rinuncia-.
Emanuele Gulino, che non è ricorrente incidentale, non ha presentato osservazioni né ha aderito alla rinuncia. L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dal difensore, nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto prima della data della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. In assenza di adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti giustificanti l’elisione della condanna alle spese processuali in capo alla rinunciante, soccombente all’esito del giudizio di appello -gli accordi intervenuti tra le parti, richiamati nell’atto di rinuncia, non sono stati confermati dal controricorrente in questa sede né sono stati documentati e quindi non possono essere presi in considerazione dalla Corte sulla base delle sole affermazioni della ricorrente-.
Si condanna pertanto Ital Costruzione s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di Emanuele Gulino, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c.; -condanna Ital Costruzione s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di Emanuele Gulino, per l’importo di € 4.000,00, oltre oner