Cassation court dismisses CONSOB's appeal due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit, which was duly communicated to the parties. CONSOB, the original appellant, had previously filed an incidental appeal against the lower court's judgment but subsequently submitted a written renunciation of the appeal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, when properly communicated and compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, presso la propria sede, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - Contro MUSSARI GIUSEPPE,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DEBORA ZAGANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA NICOLINI; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazionedella sentenza del la Corte d’Appello di Ca tanzaro n.4/2020pubblicata in data 11 marzo 2020 ;
Ilpresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoproposto dalla CONSOB; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fi