Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; procedural extinction declared under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, an heir to a deceased agricultural business owner, had previously filed a cassation appeal against a lower court judgment involving a dispute with a co-owner. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the underlying property dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, if properly notified and compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the cassation proceedings without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: SALMAREGGI MARIA CLEMENTINA, titolare dell’omonima azienda agraria, deceduta nelle more del giudizio e per lei in qualità di erede FRASCARELLI GERVASI PAOLA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER LUIGI FLAMINI; -ricorrente - contro PETRINI GIOVANNI, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ANTONINI; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia n.284/2022pubblicata in data 8 giugno 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoe l’accettazione del controricorrent e ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia