Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the appellant under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Fanteria, voluntarily relinquished the right to appeal the lower court's judgment, a procedural act accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: FANTERIA GIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PETRA 26, presso lo studio dell’avvocato VIERI PAOLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato TULLIO ZANCHI; -ricorrente - contro FABBRI LUCIANO, INNOCENTI MILENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GENTILE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO MANETTI; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze , n.2326/2023pubblicata in data 15 novembre 2023 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daFANTERIA GIANNA, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia