Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence; appellant condemned to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early termination. The appellant, StudioCinque Outdoor S.r.l., challenged a lower court ruling against the Municipality of Montesilvano and the Prefecture. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant does not request a decision on the proposed early termination of the cassation trial within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the trial is extinguished, with the appellant condemned to pay the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16085/2019 R.G. proposto da: STUDIOCINQUE OUTDOOR S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente – contro COMUNE DI MOTESILVANO, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - nonché U.T.G. di PESCARA, in persona del Prefetto p.t., e SO.GE.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 383/2019 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 7 marzo 2019; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del solo controricorrente Comune di Montesilvano - delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, nel mentre non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese in ordine ai rapporti processuali instauratisi tra la stessa ricorrente e le altre due parti rimaste intimate;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Montesilvano, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato