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Decreto — n. 4356/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4356/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4356/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18930/2024 R.G. proposto da: CALABRESE ANGELA; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; -intimato – avverso la sentenza n. 1723/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 13 marzo 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 4356/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18930/2024 R.G. proposto da: CALABRESE ANGELA; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; -intimato – avverso la sentenza n. 1723/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 13 marzo 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese;

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione estensione della procedura inosservanza del termine perentorio proroga tardiva del termine abbandono del procedimento rinvio del dibattimento
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18930/2024 R.G. proposto da: CALABRESE ANGELA; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; -intimato – avverso la sentenza n. 1723/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 13 marzo 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato