Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed judgment within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed judgment within the required forty-day period. The appellant, MPM S.R.L.S., had filed a challenge against a second-instance ruling from Brescia, but remained silent after the court's proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the losing party's liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13720/2024 R.G. proposto da: MPM S.R.L.S., in persona del legale rappresentante p.t., ricorrente anche in proprio; -ricorrente – contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2023 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 30 novembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore della parte controricorrente - delle stesse a carico della ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 202