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Ordinanza — n. 4340/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against condominium resolution for legal insurance, ruling it within assembly powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4340/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the appellant's request to annul the condominium resolution. The appellant argued that the resolution violated individual rights under Article 1132 of the Civil Code by imposing legal insurance costs on dissenting owners. The court rejected this, citing established precedent that the assembly has the discretionary power to cover general litigation costs without infringing on individual rights.

Regesto Legislator

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Art. 1132 c.c.; Art. 1135 c.c.: The condominium assembly may validly deliberate on legal insurance premiums within its management discretion, and Article 1132 of the Civil Code cannot be invoked to invalidate such a resolution as it does not force dissenting owners to contribute to specific litigation expenses.

Parole chiave

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condominium assembly powers legal insurance premiums individual rights violation management discretion inadmissible appeal Civil Code Article 1132 litigation costs allocation diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1132 c.c.
L’attrice sosteneva che tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la deli- bera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art.
Art. 1135 c.c.
23254/2021), secondo cui l’assem- blea condominiale, nei limiti dell’art. 1135 c.c., può validamente deliberare spese per coprire costi processuali inerenti le parti co- muni, senza violare il diritto dei condomini dissenzienti.
Art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
Invocava, altresì, lacondanna dell’indicato Condominio al risarcimento danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. Il suddetto Condominio si costituiva in giudizio, instando per il ri- getto delle domande e la condanna dell’appellante alle spese.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- proposto la definizione anticipata del ricorso per inammissi- bilità della formulata censura, in applicazione dell’art. 360-bis n.
Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
-Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, in tal senso confermandosi la proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Consigliere delegato ha – ai sensi dell’art. 380 - bis, comma 1, c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
- pure le condanne previste dall'art. 93 c.p.c., ai commi 3 e 4, che si quantificano, anch’esse, come da dispositivo.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificatoa norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
L’attrice sosteneva che tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la deli- bera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art.
art. 1132 c.c
L’attrice sosteneva che tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la deli- bera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11349/2022
Richiamava la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11349/2022 e n.
Cass. n. 23254/2021
Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass.n.11891/2024).
Cass. n. 11891/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20454/2023 R.G. proposto da : MASSARI ALBA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCHI GIAN LUIGI (RCCGLG40B14E675L), con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo pec:gianluigi.rocchi@ordineavvocatiforlcesena.eu; -ricorrente- contro CONDOMINIO CENTRO AFFARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO CLAU- DIA (DMCCLD68M71H501X) che lo rappresenta e difende unita- mente all'avvocato MELLINA GOTTARDO MARCO (MLLMRC71A24C573K); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FORLI' n. 566/2023, pubbli- cata il 10/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Alba Massari conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Forlì, il Condominio Centro Affari per ottenere la dichiarazione di nul- lità o l’annullamento della delibera condominiale del 12/03/2018, con la quale veniva approvato l’addebito, nel bilancio condominiale, di un premio di € 1.688,91 per la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale. L’attrice sosteneva che tale spesa era lesiva del diritto individuale dei condomini, regolato dall’art. 1132 c.c., e deduceva che la deli- bera non rientrava nei poteri assembleari di cui all’art. 1135 c.c. Chiedeva, quindi, al citato Giudice di Pace di dichiarare la nullità o l’annullamento della delibera, con subordinata richiesta di sospen- sione della causa in attesa della decisione su un ricorso pendente ex art. 111 Cost., relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione.

Invocava, altresì, lacondanna dell’indicato Condominio al risarcimento danni ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. Il suddetto Condominio si costituiva in giudizio, instando per il ri- getto delle domande e la condanna dell’appellante alle spese. L’adito Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendola infon- data, con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite. Quest’ultima proponeva appello sostenendo che la delibera violava l’art. 1132 c.c., ponendo a carico dei condomini le spese della polizza di tutela legale anche in caso di dissenso.

Reiterava la richiesta di sospensione della causa, sostenendo ancora che la delibera eccedeva dai poteri dell’assemblea. Il Tribunale di Forlì rigettava l’appello con la sentenza richiamata in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado. Escludeva che la delibera contrastava con l’art. 1132 c.c., in quanto detta norma disciplina esclusivamente le conseguenze di una lite promossa o re- sistita dall’assemblea e non si applica alla stipula di una polizza as- sicurativa per le spese legali. Richiamava la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11349/2022 e n. 23254/2021), secondo cui l’assem- blea condominiale, nei limiti dell’art. 1135 c.c., può validamente deliberare spese per coprire costi processuali inerenti le parti co- muni, senza violare il diritto dei condomini dissenzienti.

Il Tribunale riteneva, altresì, infondate le censure sulla lesione di diritti individuali e sulla supposta illegittimità della delibera, condan- nando la soccombente appellante alla rifusione delle spese giudiziali. L’appellante ha proposto ricorso in cassazione affidandolo ad un unico motivo. Il Condominio ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha – ai sensi dell’art. 380 - bis, comma 1, c.p.c. - proposto la definizione anticipata del ricorso per inammissi- bilità della formulata censura, in applicazione dell’art. 360-bis n.

1) c.p.c. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1123, 1132 e 1135 c.c., 68, 69 e 72 disp. att. c.c. Si sostiene che la delibera assembleare che ha approvato la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale, con addebito del premio a tutti i condomini, abbia violato il diritto dei dissenzienti previsto dall’art. 1132 c.c., che consente loro di estraniarsi dalle conseguenze delle liti deliberate dall’assemblea. Si afferma che la delibera abbia ecceduto i poteri dell’assemblea previsti dall’art. 1135 c.c., in quanto ha imposto un onere generalizzato anche sui condomini non parteci- panti alle controversie, incidendo sui diritti individuali e determi- nando un aggravio economico ingiustificato.

Si censura, inoltre, l’omesso esame delle ricadute economiche e giuridiche della delibera sulla posizione dei condomini dissenzienti, nonché la mancata con- danna del Condominio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonostante la resistenza in giudizio si dovesse considerare –a suo avviso - ca- ratterizzata da mala fede e colpa grave. Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Infatti, esso non fa valere argomenti che inducano a rimeditare l'orientamento univoco ormai espresso in più pronunce di questa Corte, secondo il quale l’assemblea condominiale ha il potere di sti- pulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria di- screzionalità gestionale.

Inoltre, si è chiarito che l’articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di con- tribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass.n.11891/2024). 2. -Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, in tal senso confermandosi la proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo. Vanno applicate – in osservanza del disposto di cui all’art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. - pure le condanne previste dall'art. 93 c.p.c., ai commi 3 e 4, che si quantificano, anch’esse, come da dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificatoa norma dell’art. 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Condanna, inoltre, la ricorrente al pagamento – ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. – dell’importo di € 1.000,00, sempre in favore del controricorrente, nonché al pagamento - ex art. 96, co. 4, c.p.c. – della somma di € 700,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif